Pastorano, nessuna modifica alla graduatoria del concorso comunale dopo il vaglio dei giudici del Tar

Pastorano, nessuna modifica alla graduatoria del concorso comunale dopo il vaglio dei giudici del Tar

PASTORANO – L’esito del Concorso per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di Istruttore amministrativo categoria C —con contratto part-time a tempo indeterminato – presso il Comune di Pastorano, resta inalterato nelle posizioni anche dopo il pronunciamento dei giudici amministrativi, chiamati a decidere a causa del ricorso presentato da uno dei concorrenti idonei non vincitori.
La procedura concorsuale, il cui bando era stato approvato nel marzo del 2018, si era esplicata lo scorso anno con tre prove al termine delle quali si era collocata in posizione utile la candidata Maria Luisa Valle (originaria di Pignataro Maggiore).
Contro l’esito dell’iter conclusosi a luglio del 2019, aveva presentato ricorso la partecipante arrivata seconda nella graduatoria di merito, Giustina Zagaria. Quest’ultima, infatti, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Campania l’annullamento di una serie di determinazioni, tutte riguardanti l’approvazione dei verbali della Commissione e di pubblicazione della graduatoria di merito del concorso. Secondo la ricorrente, infatti, sarebbe stata collocata al secondo posto con punteggio pari a 29 (alle spalle della candidata Valle che, invece, ha conseguito il punteggio di 29,2) senza tener conto del punteggio relativo alla categoria “curriculum”. Inoltre, alla prima classificata (diventata controinteressata nel giudizio al Tar), secondo la Zagaria, sarebbero stati assegnati illegittimamente 0,7 punti per i titoli vari e culturali.
La quinta sezione, entrando nel merito della questione, invece, ha giudicato il ricorso della Zagaria in parte infondato ed in parte inammissibile. Nella sentenza depositata lo scorso 3 luglio i giudici scrivono:“In definitiva, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale con la conseguente decurtazione di un punto alla -OMISSIS-, si ottiene un punteggio totale in favore di quest’ultima pari a 28 punti, sicché in ragione della parziale infondatezza del ricorso principale, quest’ultimo diviene inammissibile con riguardo ai restanti di profili censurati, atteso che la fondatezza di quest’ultimi, potendo determinare una decurtazione di soli 0,7 punti in danno della controinteressata, condurrebbe comunque a riconoscere a quest’ultima un punteggio di 28,5, superiore a quello della ricorrente principale, senza dunque consentire il superamento della cd. prova di resistenza, e cioè il conseguimento della vittoria concorsuale”.

Pastorano – sentenza Tar concorso

Red.

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