NAPOLI – In allegato la richiesta di accesso agli atti che l’Unione sindacale di base ha inoltrato alla CLP, azienda che gestisce il trasporto pubblico, in seguito a criticità riscontrate relative al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse quelle legate all’emergenza COVID-19.
Spett.le:
C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.A.
Via G. Porzio Centro Direzionale Napoli, Isola F3
80143 NAPOLI
Anticipata via PEC: info@pec.clpbus.it
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
(ex artt. 22 e ss. l. 241/90 e succ. mod.)
Il sottoscritto VALLINI ADOLFO ( ), nato a
– il 22-11-1973 e residente in
proprio ma in qualità di legale rappresentante pro tempore di UNIONE SINDACALE DI BASE (U.S.B.) – Esecutivo Provinciale USB Lavoro Privato Campania.
PREMESSO
Che la scrivente Organizzazione Sindacale, visto l’aumento esponenziale deicontagi da Sars-Cov-2 tra i dipendenti del Trasporto Pubblico Locale ed in considerazione alla necessità di attivare azione di contenimento alla diffusione del Coronavirus, ha interesse a ricevere le opportune informazioni circa le procedureoperative adottate dall’azienda aziende ed in particolar modo : 1) sul concreto avvio dei test sierologici rapidi, a seguito dell’avvenuta distribuzione del materiale daparte della Regione Campania, per effettuare lo screening periodico, su base volontaria, a tutto il personale dipendente; 2) sul potenziamento delle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, in particolare ad ogni fine turno (cambio postazione) per singola categoria di lavoratori (operatori front-line, personale officine, biglietterie, call center, sale operative, etc.); 3) sulla misurazione della temperatura corporea dei dipendenti prima di entrare in azienda, nelle rimesse (autobus-funicolari e treni) e presso i capolinea e stazioni;
che il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 24 aprile su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese
-, non nell’adozione di protocolli di sicurezza, in materia di pulizia e sanificazione inazienda prevede l’obbligo a carico dell’azienda di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e che espressamente individua quale misura necessarial’obbligo di garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione;
che con Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, avente ad oggetto l’adozionedi ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’’emergenza epidemiologica –sono state approvate le nuove Linee Giuda – Misure di Sicurezza precauzionali relative alle attività di trasposto pubblico locale di linea e non di linea;
che dette Linee Guida impongono ad ogni azienda di adottare modalità organizzative ed opportune strategie di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione. In particolare si stabilisce che i datori di lavoro dovranno predisporre una apposita appendice al Documento di Valutazione dei rischi (DVR) nella quale sono evidenziate le misure adottate dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, in attuazione delle indicazioni, nazionali, regionali e locali;
che essa ancora prevede che le aziende dovranno predisporre un piano specifico nel DVR che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro con specifica indicazione del soggetto addetto alle attività di pulizia, della scelta dei prodotti da utilizzare e delle modalità di smaltimento dei rifiuti;
ATTESO
che il legislatore statale è intervenuto sul regime giuridico delle attività delle società partecipate, imponendo alle stesse il rispetto della legge n.241/1990 e che la giurisprudenza ha sempre ribadito che le società a maggioranza o totale partecipazione pubblica sono tenute a sottostare a priori e completamente alle regole dettate in materia di accesso agli atti amministrativi (ex plurimis Tar Sicilia, Catania, sez. II, 18 luglio 2019, n. 1809; TRGA Bolzano, 18/06/2020, n.139)
CONSIDERATO
che anche di recente, è stato confermato il diritto di accesso agli atti delle organizzazioni sindacali per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse erappresentanza opera l’associazione (La sez. III quater Roma del T.A.R. Lazio, con lasentenza 6 luglio 2020, n. 7704 (estensore Marotta) consolida un orientamento sullalegittimazione all’accesso delle organizzazione sindacali);
che con l’occasione è stato ribadita la legittimazione funzionale alla cura degliinteressi dei propri associati, costituendo un effettivo e non occasionale impegno a loro favore, in relazione all’esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come compito istituzionale dell’organizzazione, e dalla rispondenza delpaventato pregiudizio agli interessi giuridici protetti posti al centro principale dell’attività concreta esercitata;
che giova evidenziare che proprio nel precedente giurisprudenziale citato ilgiudice si è espresso sul silenzio serbato da un’Amministrazione pubblica sullarichiesta di accedere al «Documento di Valutazione dei Rischi» del personaleimpiegato, da parte di un organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (c.d. accesso documentale) e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, comemodificato dal d.lgs. n. 97/2016 del 25 settembre 2019 (c.d. accesso civico generalizzato);
RITENUTO
che in materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo digarantire la sicurezza dei lavoratori («è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza»), deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, ex 28 del d.lgs. n. 81 del 2008;
Che appare indispensabile, anche alla luce delle osservazioni sopra riportate, e vista la reiterata indisponibilità dell’azienda di fornire, secondo un sistemaimprontato alla tenuta di normali relazioni sindacali, le informazioni necessarie più volte richieste dalla O.S. USB Lavoro Privato,
Tanto premesso,
SI CHIEDE
Al Direttore Generale dell’CLP, all’Amministratore Unico ed a tutti coloro che sono responsabili della procedura di fornire la documentazione richiesta
Ed in ogni caso si
FORMULA
la presente istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli art. 22 e
ss. l. 241/90 e succ. mod. richiedendoVi pertanto di far visionare nonchè di estrarre copia della seguente documentazione:
appendice al Documento di Valutazione dei rischi (DVR) redatta in
osservanza delle Linee Guida di cui all’Ordinanza della Regione Campania n. 93del 28 novembre 2020 richiamata;
piano specifico nel DVR che identifichi le procedure da applicare e la periodicità delle attività di pulizia e sanificazione
La presente richiesta viene formulata ai fini di legge e nello specifico per consentire alla Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato di ottenere la documentazione utile a verificare della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro a cui la Vs. Azienda è assoggettata, nonché al fine di acquisire materiale istruttorio per produrlo eventualmente alla Autorità Giudiziaria competente.
Pertanto, in ottemperanza all’istanza fomulataVi con la presente, vogliate inviarepresso il sottoscritto copia della suddetta documentazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente così come previsto dalle legge 241/1990 e successive modifiche.
Urge precisarVi, inoltre, che, elasso infruttuosamente il termine surrichiamato,sarà tutelato il diritto all’accesso del Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privatonelle opportune sedi giudiziarie.
C.S.