CALVI R. – SI è consumato nelle aule giudiziarie l’ennesimo scontro tra la maggioranza e l’opposizione consiliare che in questi anni stanno animando il dibattito politico a Calvi Risorta. In verità questo round è stato combattuto dal solo consigliere comunale di minoranza Giovanni Marrocco, mentre la compagine guidata dal sindaco Giovanni Lombardi è stata sconfitta “in contumacia”. La questione portata davanti ai giudici amministrativi riguarda l’approvazione della gestione finanziaria e dei bilanci di previsione del Comune, approvati dal Consiglio comunale nel corso della seduta del 28 luglio scorso.
L’ex primo cittadino, infatti, lamentava la tardiva messa a disposizione di tutta la documentazione: a suo dire sarebbero stati violati i termini dilatori tra la disponibilità della proposta di deliberazione, corredata dalla relazione dell’organo di revisione, e l’approvazione da parte dell’organo consiliare, calcolata in venti giorni per il rendiconto di gestione e di dieci giorni per il bilancio di previsione. A detta dell’opposizione, le relazioni dell’organo di revisione addirittura sarebbero state messe a disposizione dei consiglieri comunali soltanto il giorno precedente alla seduta del Consiglio comunale durante la quale era prevista l’approvazione del bilancio di previsione.
Per tutti questi motivi, Marrocco è ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il Comune e nei confronti di Angela Martino e Nicandro Parente (nessuno dei quali si è costituito in giudizio), chiedendo l’annullamento degli atti votati dall’organo collegiale cittadino poiché i ritardi nella messa a disposizione della documentazione gli avrebbero impedito lo svolgimento del ruolo consiliare.
A conclusione dell’udienza del 18 novembre 2020, la prima sezione del Tar ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, condannando il Comune di Calvi al pagamento delle spese (quantificate in 1500 euro). Tra le motivazioni riportate nella sentenza depositata giovedì scorso (10 dicembre), i giudici scrivono: “Anche con riguardo all’approvazione del bilancio di previsione, pertanto, sussiste violazione del termine dilatorio, visto che la messa a disposizione del parere dell’organo di revisione relativo alla documentazione contabile è avvenuta solo il giorno precedente alla deliberazione consiliare”.
Leggi la sentenza: Sentenza Tar Calvi Risorta – Vertenza Marrocco
Red. cro.