PIGNATARO M. – L’ordinanza numero 75 del 14 ottobre del 2013 ha creato una polemica che sta travalicando gli angusti confini di Pignataro Maggiore. L’Adnkronos, il Corriere del Mezzogiorno e altri organi di informazione, hanno analizzato il contenuto del documento redatto dal sindaco Raimondo Cuccaro, sentendo anche le ragioni che hanno spinto il primo cittadino a pretendere l’istallazione di un segnale che ammonisce l’utenza sui pericoli che le arterie cittadine possono riservare, e la nascita di un ufficio contenzioso che valuterà la veridicità delle richieste di risarcimento per danni causati dalle cattive condizioni del manto stradale o da cani randagi.
In merito alla questione è intervenuto il portavoce della fascia tricolore, il giornalista Salvatore Minieri, il quale ha cercato di chiarire alcuni punti. “Sono stupefatto – ha dichiarato il professionista – per le polemiche nate intorno a questo provvedimento. Non c’è assolutamente niente di straordinario, di scandaloso o di comico in quello che è stato riportato nell’ordinanza. Tutto quanto deciso dal sindaco è contenuto già nel codice della strada”.
Più nello specifico, Minieri ha chiarito: ”L’articolo 141 del codice della strada, ai primi quattro comma, prevede quanto verrà riportato in quei cartelli. È stato applicato semplicemente quell’articolo. I cittadini non dovranno preoccuparsi, se le loro richieste sono legittime. Non è assolutamente vero che il Comune non pagherà più per i danni cagionati a persone o cose. L’ufficio contenzioso valuterà semplicemente se il ricorrente dovrà essere risarcito o no. Nel primo caso risarcirà il cittadino, in caso contrario interpellerà la Procura della Repubblica, al fine di non farsi truffare”. Riguardo alle critiche, il giornalista ha aggiunto:”Il problema di questo paese è la presenza di gente che non potrebbe nemmeno scrivere sul giornalino dei puffi, figuriamoci se può fare informazione o politica”.
Ecco di seguito i primi quattro comma dell’articolo 141 del codice della strada, a cui fa riferimento Minieri. In fondo vi proponiamo anche l’ordinanza.
1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
Red. pol.