PIGNATARO M. – Si è conclusa la lunga telenovela legata alla localizzazione di un pastificio industriale sulla strada statale Casilina, in località “San Girolamo”. Il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Girolamo Parente, con nota del 6 novembre 2013, ha comunicato all’Amministratore unico della società “Pastificio Antonio Pallante srl” la conclusione dell’iter della conferenza dei servizi, motivando il diniego alla richiesta di variazione al Piano regolatore generale e al progetto per la costruzione dell’opificio. Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, che avrebbe dovuto tirare le somme sulla questione dirimente e cioè sulla modifica della destinazione d’uso dei terreni acquistati da Pallante (da agricoli a industriali), scrive: “All’esito dei lavori della conferenza, avuto riguardo all’intervenuta scadenza per la definizione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento”.
Alla base della chiusura con esito negativo della Conferenza dei servizi, secondo Parente, ci sarebbero due elementi: il no imposto dalla Soprintendenza ai beni archeologici (nella nota il Rup ne fa esplicitamente riferimento: “Preso atto del definitivo parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, amministrazione preposta alla tutela di un valore “sensibile” di rilievo costituzionale”) e l’interpretazione della normativa, la quale recita che le previsioni di un Piano Regolatore o di una sua variante sarebbero riferite all’edificazione futura e non anche alle costruzioni esistenti o aree non libere. Nel primo caso, già con nota del 14 marzo scorso, la Soprintendenza per i Beni Archeologici aveva comunicato che “non ha avuto componimento ovvero il superamento neanche con il riesame delle osservazioni formale della ditta proponente nell’ambito della conferenza dei servizi”.
Per quanto concerne la seconda perplessità del membro dell’Utc, la ditta Pallante aveva presentato un documento con il quale si attestava che l’area interessata dalla variante è asservita alle costruzioni rurali dell’Azienda zootecnica di Turino srl. Circostanza confermata dal Comune e da Parente che, nel documento dell’altro giorno, scrive: “I terreni effettivamente oggetto di procedimento di variante di cui al dpr 360/2010, risultano asserviti ovvero utilizzati ai fini edificatori al complesso agricolo edificato costituente pertinenza al fondo compravenduto di cui alle concessioni edilizie già rilasciate a nome A.Z.T. srl (Azienda zootecnica Turino srl)”. Tuttavia, questo nuovo elemento non è servito a superare le questioni ostative. La stessa richiesta dei legali della società di richiedere un ulteriore differimento di trenta giorni (dopo aver già ottenuto una dilazione di venti giorni), per la presentazione di eventuali critiche alla procedura adottata, è stata anch’essa bocciata dal Rup. Viste tali criticità, Parente conclude: “Si determina per l’improcedibilità della variante ex articolo 5 D.P.R. 447/98 e il conseguente diniego del permesso di costruire”.
Red. cro.