PIGNATARO M. – Avevano chiesto e ottenuto concessioni edilizie sulla base di comunicazioni sbagliate al Comune. È accaduto ai proprietari di una abitazione in via Paolo Borsellino a Pignataro Maggiore, per il quale il responsabile dell’Ufficio tecnico, l’ingegnere Girolamo Parente, con ordinanza dirigenziale numero 90 del 10 dicembre2013, ha ordinato la rimozione delle opere realizzate grazie a quelle autorizzazioni.
I coniugi F.D.A. e D.D.G. avevano chiesto e ottenuto i permessi (successivamente volturati alla sola signora D.D.G.) numero 39 del 2008 e numero 14 del 2011 per la ristrutturazione di una abitazione precedentemente monofamiliare. A seguito dei ricorsi di A.B., il quale lamentava la violazione delle distanze legali e l’eccesso volumetrico conseguente alla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, i vigili urbani di Pignataro Maggiore e i tecnici dell’Utc hanno effettuato due sopralluoghi il 14 ottobre e il 4 novembre 2013 per verificare la veridicità delle denunce. Nel corso della verifica, i tecnici comunali hanno preso atto che i volumi preesistenti riportati nel progetto per la sopraelevazione della casa erano stati rappresentati in maniera sbagliata. Inoltre, non erano state riportate le corrette distanze legali da tenere tra fabbricati antistanti.
Accertato che il permesso di costruire era illegittimo, poiché legato a una falsa rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi preesistente al rilascio del provvedimento, e che le opere realizzate sulla base di quei permessi, “si sono rivelate non solo difformi dal permesso di costruire numeri 39 del 2008 e 14 del 2011, ma anche, laddove conformi a quest’ultimo, radicalmente e totalmente illegittime, poiché contrastanti con le norme urbanistiche sulle distanze legali”, il tutto è stato dichiarato abusivo perché in totale difformità con l’articolo 31 del D.P.R. 380 del 2001. Nel provvedimento notificato alla committente, al tecnico G.V. e alla società che sta realizzando i lavori, Parente ha intimato la rimozione delle opere realizzate sulla base di false comunicazioni entro 90 giorni.
Red. cro.