Buoni-pasto illegittimamente erogati e percepiti: la Corte dei Conti condanna anche in appello Bovenzi, direttore dell’ex Istituto penale per minorenni di Santa Maria CV

Buoni-pasto illegittimamente erogati e percepiti: la Corte dei Conti condanna anche in appello Bovenzi, direttore dell’ex Istituto penale per minorenni di Santa Maria CV

PIGNATARO M. – La Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale di appello, ha condannato il dottor Anselmo Bovenzi, direttore della C.P.M. (Comunità pubblica per minori), ex I.P.M. (Istituto penale per i minorenni), con sede in Santa Maria Capua Vetere, a risarcire l’erario con la somma di tredicimila Euro, oltre a interessi e spese di giustizia, per buoni-pasto illegittimamente erogati e percepiti. La sentenza d’appello, contrassegnata con il numero 534/2014, risulta essere stata depositata in segreteria in data 5 settembre 2014, ma solo in queste ultime ore la notizia si è diffusa a Pignataro Maggiore, città di residenza di Bovenzi. Il ricorso in appello era stato presentato il 10 novembre 2008 contro la sentenza di condanna di primo grado della Corte dei conti numero 1521/2008 depositata il 23 giugno 2008 e notificata al dottor Anselmo Bovenzi il 10 settembre 2008. Pubblichiamo in coda a questo articolo le due sentenze suddette.

La vicenda, molto complessa, non riguarda solo Anselmo Bovenzi. Ma siamo certi che a Pignataro Maggiore susciterà grande curiosità proprio per la condanna (confermata, come si è detto, in appello) di Anselmo Bovenzi che è una persona molto in vista, già calciatore-simbolo della squadra locale in anni lontani, già consigliere comunale e assessore, politicamente impegnato nella sinistra pignatarese fin dal vecchio Partito comunista italiano (ora nel Pd) e padre dell’attuale consigliere comunale e assessore Ilaria Bovenzi (ovviamente del Partito democratico). Anselmo Bovenzi è un combattente, insomma, sui campi di calcio e in politica; e la sua grinta non è venuta meno neppure davanti alla Corte dei Conti, anche se ogni sforzo è stato vano per evitare la soccombenza. “Discorso in parte diverso vale per il Bovenzi – si legge tra l’altro nella sentenza d’appello -. Detto appellante, diversamente dagli altri, si era posto il problema della spettanza dei buoni-pasto anche senza pausa-pranzo, ed a tal fine aveva chiesto chiarimenti alla Direzione (…) la quale aveva risposto che poteva concedersi il buono-pasto se il dipendente avesse rinunziato per iscritto alla pausa-pranzo (…) ed il Bovenzi aveva acquisito le rinunzie del personale interessato. Pertanto, in relazione a questo primo periodo, non può configurarsi una colpa grave dell’appellante, considerati i chiarimenti forniti dal funzionario delegato (…) e anche la subordinazione gerarchica del Bovenzi al Sommella (dirigente superiore). Peraltro, va segnalato che con la nota del 1.12.1997 più volte citata il C.G.M. (Centro per la giustizia minorile) aveva precisato la necessità della pausa-pranzo ai fini buono-pasto (la nota era perfettamente conosciuta dal Bovenzi); (…) laddove il Bovenzi non solo continuò ad erogare buoni-pasto, ma proprio nel 1998 ne beneficiò anch’egli. Pertanto, in relazione a tale periodo non può configurarsi una assenza di colpa, bensì, se non un dolo eventuale, quanto meno una colpa gravissima, tale da non consentire l’applicazione del potere riduttivo. In conclusione, alla luce delle circostanze che precedono, è impossibile non affermare il dolo o la colpa gravissima degli appellanti, con l’eccezione, per il Bovenzi, del periodo fino al 1997 compreso. In conclusione, vanno respinti tutti gli appelli e va integralmente confermata la sentenza impugnata; eccezion fatta per l’appello del Bovenzi, che può essere parzialmente accolto per quanto riguarda i buoni-pasto liquidati nel periodo anteriore al 1.12.1997 (per i quali non può configurarsi colpa grave), mentre va respinto per i buoni-pasto liquidati su richieste del Bovenzi successive a tale data. Pertanto, deve limitarsi la condanna del Bovenzi al pagamento della somma di € 13.000, ovvero (applicando il criterio di riparto della sentenza impugnata) il 50% del valore dei buoni-pasto complessivamente richiesti e liquidati dopo il 1.12.1997 (circa € 26.000); (…) ferme restando, ovviamente, le statuizioni (non impugnate) della sentenza di primo grado in punto di accessori su detto credito (rivalutazione monetaria dalla data dei singoli fatti illeciti, ed interessi legali dalla data della sentenza di primo grado).  Ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 26 R.D.1038/1933, al rigetto degli appelli (compreso l’appello del Bovenzi, accolto solo in minima parte) segue per legge la conferma della condanna alle spese del primo grado e la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. (…) accoglie parzialmente l’appello n. 33588, e in parziale riforma della sentenza n.1521, emessa dalla sezione giurisdizionale per la regione Campania in data 23.6.2008, riduce la condanna di Anselmo Bovenzi ad € 13.000,00, oltre accessori di legge, nei sensi di cui in motivazione”.

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Rassegna stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

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