GIANO V. – La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania di Napoli, con ordinanza numero 952/2015 depositata in segreteria in data 13 maggio2015, haaccolto l’istanza cautelare presentata da Vincenzo Salzillo e dalla Società Ewagrill di Salzillo Vincenzo & C. S.n.c. e ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Giano Vetusto relativo a una sala-giochi. Ugualmente sospesa l’efficacia della connessa comunicazione antimafia della Prefettura di Caserta.
L’appena citata ordinanza del Tar – che pubblichiamo integralmente in coda a questo nostro articolo – è stata adottata “considerata la gravità del pregiudizio prospettato dai ricorrenti, consistente nell’impedimento all’esercizio dell’attività economica di interesse” e “ritenuto che, a una sommaria cognizione e alla luce delle censure proposte, il ricorso appare fondato, per violazione della norma di cui all’articolo 67 del codice antimafia, secondo cui il divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni opera solo in presenza di provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione; nella fattispecie, la misura di prevenzione presupposta dalla comunicazione antimafia impugnata non risulta definitiva, seppure esecutiva ed eseguita, in quanto avverso essa pende rituale procedura di appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli”. La trattazione di merito del ricorso al Tar è stata già fissata per l’udienza del 7 ottobre 2015.
Il provvedimento del Comune di Giano Vetusto del 10/2/2015 aveva ad oggetto appunto l’istanza di apertura attività sala giochi – comunicazione di inefficacia della S.C.I.A. – con il quale sulla base della informativa antimafia trasmessa dalla Prefettura di Caserta si accertava e dichiarava la mancanza degli elementi essenziali della SCIA presentata. La comunicazione antimafia della Prefettura di Caserta del 9/12/2014, dal canto suo, informava il Comune di Giano Vetusto che “nei confronti della società EWA GRILL di Salzillo Vincenzo & c. snc con sede in Marcianise, di Salzillo Vincenzo, nato il 03/10/59 a Marcianise, (socio amministratore) e Salzillo Giuseppe, nato il 05/08/1952 a Marcianise (socio) alla data odierna sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del sopracitato decreto legislativo numero 159/2011”.
Insomma, i ricorrenti sono stati salvati (per ora) dal fatto che la misura di prevenzione a loro carico – come si è detto – non è definitiva e risulta essere stata impugnata in Corte d’Appello.
Rassegna stampa
articolo di Rosa Parchi
da pignataronews.myblog.it