OIV: arriva la risposta del gruppo consiliare “Calvi RisorGe” agli attacchi di “Rinascita Calena”

OIV: arriva la risposta del gruppo consiliare “Calvi RisorGe” agli attacchi di “Rinascita Calena”

CALVI R. – Il gruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Calvi Risorta, Calvi RisorGe, risponde a quello di minoranza Rinascita Calena sulla questione degli Organismi Indipendenti di Valutazione: 

Con nota n° 12171 del 3/11/2015 il gruppo Rinascita Calena, chiede al Segretario Comunale di “attivarsi per prendere i necessari provvedimenti di autotutela da adottarsi nel più breve tempo possibile, date le conseguenze giuridiche ed economiche del caso”, in riferimento alla nomina, effettuata con Decreto sindacale n° 10951 del 6/10/2015, degli Organismi Interni di Valutazione (organo inesistente in quanto l’art. 14 del D. lgs. n° 150/2009 istituisce gli “Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV”).

Con successive dichiarazioni date alla stampa, lo stesso gruppo afferma la presunta illegittimità della nomina, in quanto carente dei requisiti previsti dalla Delibera n° 12/2013 della Commissione Individuale di Valutazione di Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT.

Molto probabilmente i troppi impegni dei rappresentanti del gruppo Rinascita Calena, e non solo, li ha portati, speriamo, ad una lettura sommaria sia dell’Avviso pubblico sia del Decreto sindacale di nomina, poiché tali atti attengono alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione e non dell’OIV.

Tale differenza diventa sostanziale in funzione dei requisiti necessari alla nomina dei componenti di questi organismi.

Giusto per informarVi, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.lgs. n° 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, gli enti locali hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n° 150/2009 indicate nel citato art. 16.

Rientrando, quindi, nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’OIV, gli enti possono mantenere in vita i Nuclei di Valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più consone con le proprie finalità, decidendo in piena autonomia i requisiti dei membri di tale organismo.

Nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14 del D. lgs. n° 150/2009, tale organismo non può essere definito come “Organismo Indipendente di Valutazione”.

Solo se un ente locale scelga l’OIV, piuttosto che il Nucleo di Valutazione, in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. lgs. n. 150/2009, deve individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla Delibera ex CIVIT n° 4 del 2010, come integrata dalle delibere n° 107 del 2010, n° 27 del 2012 e n° 12 del 2013, tra i cui requisiti vi è il possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.

In virtù delle considerazioni sopra evidenziate è manifesta, visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione Interno, approvato con deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta, n° 17/2009 e le successive modifiche ed integrazioni apportate con le deliberazioni di Giunta comunale n° 12/2009, n° 107/2010, n° 49/2011 e n° 49/2015, la legittimità, in considerazione dei requisiti richiesti e di quelli posseduti, della nomina del componente del Nucleo di Valutazione, effettuata con Decreto sindacale n° 10951 del 6/10/2015.

Altro motivo di illegittimità del provvedimento di nomina, a parere del gruppo Rinascita Calena, è quello di un presunto vizio di incompetenza relative, in quanto emanato dal Sindaco in luogo del competente organo, individuato nel Consiglio Comunale.

Si fa specifico riferimento alla sentenza del TAR Campania n° 2347 del 23 aprile 2015, con la quale lo stesso TAR torna alla carica, discostandosi dall’orientamento tradizionale delle altre sezioni e dell’ANAC per sostenere (confermando una propria isolata posizione) il convincimento della competenza consiliare, ma non vi dà seguito in misura chiara, nel senso che gli atti impugnati vengono demoliti per eccesso di potere e non per violazione di legge.

A sostegno delle proprie tesi, i giudici rispolverano una precedente sentenza, la n° 1510 del 2012, con cui hanno sostenuto che, in base all’ordinamento degli enti locali, è il Consiglio Comunale l’organo d’indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale e che conseguentemente, in base al combinato disposto degli artt. 14, comma 3, del D. lgs. n° 150/2009 e 42, comma 1, del TUEL, deve ritenersi spettare all’organo consiliare e non al Sindaco la competenza alla nomina del nucleo di valutazione.

Opposto l’orientamento finora seguito dagli altri Tribunali Amministrativi Regionali e dall’ANAC, che con la Delibera n° 21 del 23 ottobre 2012 (dell’allora CIVIT) muove dalla considerazione che gli articoli 42 e 50 del TUEL individuano nel Consiglio Comunale l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo limitatamente a determinati atti fondamentali, fra i quali non rientra la nomina dell’OIV e che non è suscettibile di estensioni analogiche ovvero di ampliamenti introdotti per via statutaria o regolamentare, e nel Sindaco il legale rappresentante responsabile dell’ente locale, cui, tra l’altro, è conferito il potere di diverse nomine di vertice, benché talvolta sulla base degli indirizzi del primo. Tra le nomine sindacali, a giudizio dell’ANAC, devono includersi anche quelle dei componenti dell’OIV in considerazione dell’articolo 4, comma 2, lettera g) della legge n° 15/2009 che ha delegato il Governo a “prevedere che i Sindaci e i Presidenti delle Province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f) e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all’esito della valutazione”.

Di conseguenza, conclude la Delibera n° 21 del 23 ottobre 2012, “un’interpretazione sistematica …, suffraga la tesi secondo cui, ai fini della nomina dell’organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale è individuato nel Sindaco”.

Tale lettura è stata confermata successivamente dalla ex CIVIT con la Delibera n° 12  del 27 febbraio 2013, ove all’articolo 2 si evidenzia che il provvedimento di nomina spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo che, per quanto riguarda i comuni, va individuato nel Sindaco, in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla Commissione con Delibera n° 21/2012.

I pareri resi dalla CIVIT assumono carattere interpretativo delle norme contenute nel precitato D. lgs. n° 150/2009 e, sebbene non possano incidere con effetti vincolanti sull’operato delle amministrazioni alla stregua di una fonte normativa, tuttavia, contengono gli indirizzi per la successiva azione degli enti a cui sono resi e di quelli nei confronti dei quali si verifichino i medesimi presupposti di fatto ….. Il legislatore condiziona espressamente la nomina dei componenti dello OIV agli atti di indirizzo espressi dalla CIVIT, con la conseguenza che l’atto di nomina contenente elementi di discrasia rispetto alle indicazioni in essi contenute – che ne delimitano l’ambito di esercizio del potere discrezionale – risulta inficiato da eccesso di potere, fino a quando i suddetti atti di indirizzo non perdano i propri effetti, per sopravvenute determinazioni della stessa CIVIT che li ha emanati, ovvero in conseguenza di annullamento giurisdizionale.(Tar Calabria – Catanzaro, sentenza n° 1190 del 9 luglio 2015)

Anche in questo caso il Decreto sindacale di nomina del componente del Nucleo di Valutazione risponde appieno alla normativa, alle disposizioni e agli atti di indirizzo vigenti.

Gli incompetenti del

Gruppo Consiliare Calvi RisorGe

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