CALVI R. – La rimozione dei rifiuti dall’area ex Pozzi si fa sempre più difficile per il Comune di Calvi Risorta. Dopo aver dovuto subire lo smacco dell’annullamento dell’ordinanza contro la Vernici Iplave srl (leggi qui), gli amministratori caleni sono costretti a incassare anche l’annullamento di ben due ordinanze firmate dal sindaco per la bonifica di un’area di 5000 mq sempre nella zona Asi.
La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Dave S.r.l. – rappresentata dall’amministratore unico pro tempore Pietro Antonio D’Angelo – contro il Comune di Calvi Risorta – difeso dall’avvocato Francesco Maria Caianiello – e il Comando provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato, per l’annullamento delle ordinanze del 27 febbraio 2015 e del 20 aprile 2015, nelle parti in cui il Sindaco del Comune di Calvi Risorta ha ordinato la rimozione e lo smaltimento rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà della società ricorrente e la chiusura della stessa area.
Il primo cittadino caleno, infatti, con le due ordinanze – sulla base di una comunicazione della locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato – aveva ordinato a varie società, compresa la Dave S.r.l., di rimuovere i rifiuti abbandonati sui suoli dell’area ex Pozzi/Iplave entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006. La società, contro l’imposizione dell’Ente, ha presentato ricorso ai giudici amministrativi. Nel corso dell’udienza del 17 dicembre scorso, il Comune di Calvi Risorta, che si è costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
I giudici amministrativi, invece, hanno ritenuto di accogliere il ricorso della società poiché – si legge nella sentenza depositata oggi (7 gennaio 2016) – “nel merito si palesa fondata la censura di violazione dell’art. 192 del D.L. vo n. 152/2006, oltre che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, in relazione alla mancata verifica del dolo o della colpa del titolare del fondo, cui ascrivere la responsabilità del segnalato stato di abbandono, atteso che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non può essere addebitata oggettivamente al proprietario dell’immobile”. Come spiega il Tar, infatti, “in caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo della responsabilità”. Inoltre, la Dave srl sarebbe stata anche “spossessata” da parte del Consorzio Asi del suddetto fondo di proprietà sin dal 19.12.2007. Per questi motivi il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando il Comune di Calvi Risorta a rimborsare alla parte ricorrente duemila euro di spese di giudizio.
Ecco la sentenza del Tar: Ex Pozzi – Comune di Calvi – Dave
Red. Cro.