PASTORANO – Nonostante i lavori pare si siano conclusi, la gara d’appalto per la pavimentazione stradale e arredo urbano delle frazioni pastoranesi di San Secondino e Pantuliano continua a far discutere. Dopo la serie di vicissitudini che vi abbiamo raccontato in questi mesi (leggi qui), arriva un nuovo capitolo di quello che ormai sembra un romanzo. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, infatti, si è pronunciata – con ordinanza depositata in segreteria il 13 gennaio 2016 – sull’ennesimo ricorso presentato dalla Igm Costruzioni Srl, la società che era stata prima esclusa e poi si era classificata seconda dietro la Dlm Costruzioni srl (leggi qui).
Nell’ultima istanza ai giudici amministrativi, la Igm Costruzioni aveva presentato ricorso contro il Comune di Pastorano e nei confronti proprio della Dlm Costruzioni Srl, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 4853/2015 del Tar Campania (leggi qui) e l’annullamento della determinazione n. 134 del 29 ottobre 2015 di aggiudicazione definitiva dell’appalto e del verbale di gara del 22 ottobre 2015 di aggiudicazione provvisoria.
In pratica, con la nuova richiesta, la società che si era vista soffiare l’appalto sul filo di lana aveva invocato l’intervento del Tar su tre aspetti della vicenda. Innanzitutto aveva chiesto di ottenere la corretta esecuzione della sentenza depositata il 15 ottobre scorso, con “accertamento e declaratoria di nullità del verbale del 22 ottobre 2015 della commissione di gara per l’affidamento di lavori di pavimentazione stradale ed arredo urbano nelle frazioni di San Secondino e Pantuliano del Comune di Pastorano, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura, nonché della determinazione dirigenziale n. 134 del 29 ottobre 2015 di riaggiudicazione definitiva in favore della D.L.M. Costruzioni s.r.l.”. Nello stesso tempo aveva proposto l’azione di annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. Infine, si era espressa relativamente all’esecuzione della sentenza “limitatamente al rimborso dell’importo del contributo unificato, pari ad €4.000,00 versato dalla ricorrente all’atto del deposito del primo ricorso n.2179/15 R.G”.
I giudici amministrativi, rilevando una situazione di cumulo di domande e considerando che – secondo quanto scrivono nell’ordinanza – “non appaiono sussistere adeguate esigenze cautelari, dal momento che l’ultimazione dei lavori risolve ogni pretesa di parte ricorrente in una prospettiva risarcitoria”, hanno deciso di respingere la domanda cautelare e fissare – per la trattazione di merito del ricorso – l’udienza pubblica per il 4 maggio 2016.
Leggi l’ordinanza del Tar Campania: Pastorano – Icm – Tar
Red. Cro.