Giudice di Pace di Pignataro Maggiore: il Tar del Lazio respinge l’istanza cautelare dell’ex coordinatore Alessandro Vessella che è stato in carica fino al 31 dicembre 2015 – Ecco il testo integrale dell’ordinanza

Giudice di Pace di Pignataro Maggiore: il Tar del Lazio respinge l’istanza cautelare dell’ex coordinatore Alessandro Vessella che è stato in carica fino al 31 dicembre 2015 – Ecco il testo integrale dell’ordinanza

PIGNATARO M. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sede di Roma), con ordinanza numero 1151/2016 depositata in segreteria in data 10 marzo2016, harespinto l’istanza cautelare (cioè una richiesta di annullamento d’urgenza) presentata dall’avvocato Alessandro Vessella contro il provvedimento di “CESSAZIONE DALL’INCARICO DI GIUDICE DI PACE NELLA SEDE DI PIGNATARO MAGGIORE (CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE)”. Con lo stesso ricorso numero 1479/2016 Alessandro Vessella aveva anche chiesto il “RISARCIMENTO DANNI”.

Alessandro Vessella fino al 31 dicembre 2015 (data di fine mandato) ha ricoperto pure l’incarico di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore dopo la destituzione della dottoressa Vittoria Farzati – ad opera del Consiglio superiore della Magistratura – essendo emersi legami societari e in generale di affari delle aziende della famiglia Iorio-Farzati con imprenditori legati al “clan dei casalesi” (fazione Zagaria). Inquietanti intrecci emersi a seguito di un’inchiesta giornalistica del giornalista Enzo Palmesano, cui aveva fatto seguito un esposto a sua firma indirizzato al Consiglio superiore della Magistratura.

Pubblichiamo in coda a questo articolo la citata ordinanza cautelare del Tar del Lazio numero 1151/2016 con la quale hanno avuto ragione – nei confronti del ricorrente avvocato Alessandro Vessella – in questa fase cautelare (in attesa del giudizio di merito) le argomentazioni del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, resistenti nella vertenza. Secondo i giudici del Tar, tra l’altro, la “disciplina non appare irragionevole o non proporzionata”, e “sembra munita di un ragionevole regime transitorio al fine di tutelare il funzionamento del servizio e l’affidamento dei soggetti titolari dei rapporti di durata in corso, e neppure appare contraddetta dalla sopravvenuta disciplina in tema (non di età pensionabile bensì) di durata del mandato”.

ordinanza-Tar-Lazio

Rassegna Stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

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