“Le Porte dei Parchi”: il Tar dichiara improcedibile il ricorso dell’Rtp classificatosi secondo nella gara d’appalto vinta dal raggruppamento di cui fa parte anche Claudio De Biasio. Sul fronte penale ancora nessuna novità dall’inchiesta che avrebbe vagliato anche le gare del progetto che coinvolge Calvi Risorta, Francolise, Alife e Rocca d’Evandro

“Le Porte dei Parchi”: il Tar dichiara improcedibile il ricorso dell’Rtp classificatosi secondo nella gara d’appalto vinta dal raggruppamento di cui fa parte anche Claudio De Biasio. Sul fronte penale ancora nessuna novità dall’inchiesta che avrebbe vagliato anche le gare del progetto che coinvolge Calvi Risorta, Francolise, Alife e Rocca d’Evandro




CALVI R. – “Le Porte dei Parchi”, progetto finanziato con fondi POIN e che prevede la ristrutturazione dei siti di interesse storico-monumentale dei comuni di Calvi Risorta, Francolise, Alife e Rocca d’Evandro, incassa una importante vittoria al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Nello specifico la vicenda riguarda la gara d’appalto relativa all’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, bandita dal Comune di Francolise in proprio e nella qualità di ente capofila dei Comuni che fanno parte del progetto.

All’esito della gara era risultato vincitore il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) composto dalla società Archicons srl (capogruppo) e dagli architetti Claudio De Biasio e Gabriella Lanna, e dall’ingegnere Antonio Potito Ricigliano. Al secondo posto, invece, si era classificato l’RTP composto dalla società B5 Srl e Campagnulo e Associati srl, nonché dall’architetto Federico Libero Italico Federico – tutti mandanti del RTP capeggiato dallo Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno. Quest’ultimo raggruppamento, però, è ricorso al Tar contro i Comuni di Francolise, Alife, Rocca d’Evandro e Calvi Risorta, e la RTP vincitrice dell’appalto, impugnando la determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto e la scelta dell’Ente di non escludere l’Archicons srl e suoi associati.

Nell’udienza del 24 febbraio scorso, l’ottava sezione del Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile poiché, in virtù dell’ordinanza cautelare per la quale il Comune di Francolise aveva confermato la sua decisione (su richiesta dei giudici amministrativi), i ricorrenti avrebbero dovuto rinnovare l’istruttoria e, non avendolo fatto, hanno visto respinto il loro ricorso.

La questione è ricostruita fedelmente dal Tar quando sottolinea: “In pendenza di giudizio, tuttavia, con nota prot. n. 4733 del 24.6.2015, il Comune di Francolise -ancorché su disposizione del T.A.R., data con l’ordinanza n. 1084/2015 del 4.6.2015 sulla base di molteplici rilievi – ha proceduto ad una verifica di tutti gli atti di gara secondo le indicazioni impartitegli, pervenendo a confermare in modo espresso e specifico l’azione amministrativa in precedenza posta in essere (in particolare quanto all’aggiudicazione definitiva del servizio), e a concludere perciò nel senso del possesso, da parte della Archicons srl, “dei requisiti tecnico-operativi – sia di natura generale che collegati ai cd. contratti di punta – necessari per la partecipazione alla procedura”.

Per tali motivi, i giudici amministrativi aggiungono: “L’adozione di tale atto – si legge nella sentenza depositata l’8 marzo 2016 –, avente natura provvedimentale e di vera e propria conferma (poiché preso all’esito di una rinnovata istruttoria, dell’effettuazione della quale è stato dato conto nel suo testo) ha conseguentemente determinato una nuova lesione per i ricorrenti, i quali avrebbero dovuto perciò procedere alla sua tempestiva impugnazione: non essendo ciò avvenuto, viene ad essere allora applicabile, conformemente a quanto eccepito dal Comune di Francolise, il principio affermato da consolidata giurisprudenza, secondo cui ‘Qualora l’Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova valutazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, il successivo provvedimento ha valore di atto di conferma e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse”.

Mentre sul fronte amministrativo si canta vittoria, su quello penale al momento non sarebbero arrivate novità – secondo le notizie in nostro possesso – in merito al fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli su alcuni appalti finalizzati alla ristrutturazione di vari beni architettonici campani. Procedimento che a luglio dello scorso anno vide 18 perquisizioni e il coinvolgimento – tra gli altri – dell’Archicons srl e di De Biasio. Nell’ambito dell’inchiesta che avrebbe portato anche al vaglio degli appalti dei lavori per le “Porte dei Parchi”, infatti, l’accusa indagherebbe su sei capitoli di opere e ipotizzerebbe i reati di corruzione e turbativa d’asta aggravati dalla finalità mafiosa. Vi sarebbe un sistema – riportavano i media in estate – dove, al centro del presunto «vasto giro di corruzione», ci sarebbero Guglielmo La Regina – titolare proprio dello studio di progettazione Archicons -, l’amministratrice della società Project Service, Loredana Di Giovanni, e gli imprenditori dell’area di Casal di Principe Mario Martinelli, Antonio Bretto e Alessandro Zagaria – quest’ultimo indicato dagli inquirenti come «referente delle stazioni appaltanti intraneo al clan dei Casalesi». La stessa operazione coinvolse anche il consigliere regionale Pasquale Sommese e gli allora primi cittadini di Santa Maria Capua Vetere e Riardo.

Leggi la sentenza del Tar: Tar Campania Calvi

Red. Cro.

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