CALVI R. – Singolare e particolare appare il caso delle elezioni comunali di Calvi Risorta (CE). Nella tornata elettorale del 2014 la cittadina calena era stata chiamata a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere il Sindaco. Prima facie il risultato elettorale aveva sancito la vittoria elettorale per soli 7 voti del Dr. Giovanni Marrocco.
In realtà subito era scoppiato un caso complicato nell’ambito delle operazioni elettorali di un seggio. Il seggio elettorale in questione aveva infatti distribuito a numero 17 elettori ( per gli amanti della cabala mai numero fu più profetico) schede elettorali che riportavano la stampa delle elezioni comunali di un altro comune con indicazione di nomi dei candidati sindaci diversi rispetto ai candidati di Calvi Risorta. In particolare le schede riportavano le indicazioni di voto di un comune della Penisola Sorrentina.
Le 17 schede erano state anche votate dagli elettori caleni in alcuni casi sovrascrivendo il nome del candidato Sindaco caleno prescelto sulla scheda elettorale. Davvero un caso singolare e particolare. Immediatamente il candidato Sindaco sconfitto Dr. Giovanni Lombardi presentava ricorso al TAR della Campania che disponeva una immediata verifica delle schede. All’esito della verifica il Tribunale Amministrativo Partenopeo, sorprendentemente, pur rilevando l’effettivo errore nei termini che abbiamo descritto rigettava il ricorso.
Il TAR riteneva che quello che si era verificato non alterava il complessivo risultato elettorale. Il Sindaco Marrocco poteva così continuare ad amministrare, mentre l’opposizione si rivolgeva al Consiglio di Stato massimo organo di giustizia amministrativa. È ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, infatti, solo per questioni di giurisdizione e nel caso in esame non appaiono prospettabili questioni di giurisdizione risultando pacificamente competente l’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
Il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata proprio in questi giorni ha radicalmente ribaltato il verdetto dei magistrati napoletani. L’appello proposto è stato integralmente accolto e le elezioni comunali di Calvi Risorta del 2014 completamente annullate. L’intero consiglio comunale risulta già sciolto a causa della nullità delle elezioni. Quello che sorprende questa vicenda è il completo e radicale orientamento di due Autorità Amministrative: il TAR ed il Consiglio di Stato.
La sentenza dell’uno diametralmente opposta a quella dell’altro. In ipotesi astratta era anche possibile una terza via ovvero l’invalidità dei risultati elettorali del solo seggio “incriminato”. In passato tale soluzione era stata già adottata dal TAR Campania anche per alcuni comuni del casertano (Falciano del Massico n.d.r.).
In punto di diritto la sentenza andrà analizzata con particolare attenzione ed è destinata a fare scuola in casi analoghi, eppure una fattispecie simile non è frequente ed è probabile che i Giudici di seconda istanza domani abbiano preferito adottare la soluzione più radicale dell’invalidità delle elezioni proprio in considerazione del fatto che una ripetizione parziale, di un solo seggio, avrebbe comportato uno sfasamento temporale del complessivo risultato elettorale che paradossalmente sarebbe stato ancora più falsato del precedente.
Salvatore Piccolo