VITULAZIO – L’estate è alle porte ma una nuova bufera si sta per abbattere sulla casa comunale vitulatina. Dopo circa due anni dal tanto chiacchierato concorso per un posto di istruttore amministrativo all’Ufficio Anagrafe, secondo alcuni, “aggiustato” a favore di colei che poi è risultata la vincitrice (Pennacchio Manuela), arriva un’altra sentenza che boccia l’operato del Comune di Vitulazio e che annulla tutti gli atti prodotto dallo stesso.
I Giudici della Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, lo scorso 14 Giugno, si sono definitivamente pronunciati sul ricorso, presentato da Salvatore Natale, che chiedeva l’annullamento della Determina Dirigenziale n.115/2010 di indizione del concorso per istruttore amministrativo – categoria C1, del bando di concorso, della Delibera di Giunta n.87 del 7/10/2010 di nomina della commissione di concorso e di tutti i verbali della procedura concorsuale e degli atti presupposti e consequenziali, compresa l’approvazione della graduatoria finale che attribuiva il posto, di Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Vitulazio, alla dott.ssa Manuela Pennacchio. Quest’ultimo verdetto, emesso dalla Quinta Sezione del Tar Campania, in sintesi accoglie il ricorso con il conseguente annullamento della commissione esaminatrice e degli atti consequenziali, così come è deducile dalla lettura della sentenza n. 02836/2012 (clicca qui per consultarla integralmente).
I Magistrati del Tar Campania, in sintesi, affermano e contestano che, nel rispetto della separazione tra funzione politica e funzione amministrativa, le irregolarità sono state le seguenti:
- il Presidente della Commissione era un organo politico, poiché in carica Consiglio Comunale di Santa Maria Capua Vetere;
- nella Commissione era presente un rappresentante sindacale;
- la nomina della commissione, effettuata dall’organo politico del Comune di Vitulazio, spettava invece, come da normativa ai funzionari responsabili dell’ Ente.
Tutte e tre le condizioni verificatasi sono espressamente vietate da una normativa che ha l’evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. L’ultima irregolarità sopra descritta, in particolare, ha fatto da apripista all’accoglimento di altri ricorsi che chiedevano l’annullamento del medesimo concorso, assorbendoli nello stesso procedimento e dichiarandoli “improcedibili” a causa della sopravvenuta decisione, sempre da parte dello stesso Tribunale, di annullare l’intera procedura concorsuale, così come si evince dalla sentenza n. 02833/2012 riferita al ricorso avanzato da Alfredo Di Lettera (clicca qui per consultarla integralmente). Sentenze simili, per improcedibilità, sono state emesse anche nei confronti degli altri due ricorsi, ed in specifico quelli presentati da Salvatore Sorreca e Angela Bovenzi che, seppur sostenendo la tesi della validità del concorso, nei loro rispettivi ricorsi contestavano tra le tante irregolarità: lo strano criterio adottato per l’assegnazione del punteggio, la redazione della graduatoria finale ed il copia-incolla della prova scritta elaborata dalla vincitrice (che dopo la verifica, è poi risultata uguale ad alcuni documenti ufficiali che erano già stati pubblicati su internet). Infatti, ad oggi, con il concorso annullato per vizi procedurali appurati già in principio, ovvero in sede di composizione della commissione, i Magistrati non hanno voluto approfondire ed indagare sui dettagli di irregolarità presentati da Sorreca e Bovenzi. In particolare, nei citati ricorsi, non solo si denuncia l’irregolarità nell’azione illecita del plagio riscontrato nell’elaborato della Pennacchio identico a quello pubblicato su internet e con una traccia copiata anche male, ma si contesta soprattutto l’operato del Dirigente del citato ufficio, il quale pur di far risultare vincitrice la dott.ssa Pennacchio, si è inventato un meccanismo di calcolo del punteggio fasullo, e che non trova alcun riscontro nella normativa vigente: nella redazione della graduatoria infatti è stato calcolato nel punteggio finale, oltre ai punteggi delle prova scritta sommata a quella orale, anche il punteggio della prova preselettiva. Ricordiamo che, come da normativa, in tutti i concorsi la prova selettiva non da alcun punteggio se non quello che da il diritto all’accesso alla prova scritta; le uniche prove che danno punteggio e che sono sommate al fine di una graduatoria finale sono la prova scritta e quella orale.
Con due distinti verdetti i Giudici della Quinta Sezione del Tar di Napoli, hanno dichiarato improcedibili i due ricorsi presenti da Sorreca e Bovenzi, cosi come si evince dalla sentenze n. 02835/2012 e 02834/2012. (clicca qui per consultare integralmente la sentenza riferita al ricorso di Sorreca); (clicca qui per consultare integralmente la sentenza riferita al ricorso di Bovenzi). Oltre ai quattro ricorsi appena descritti, c’è stato anche quello di Anna Izzo, che chiedeva l’annullamento del bando di concorso e di tutti gli atti presupposti, e per effetto, anche l’annullamento dell’assunzione della vincitrice. In merito a tale ricorso, infatti, sempre i Giudici della Quinta Sezione del Tar Campania, emisero un primo verdetto che annullava l’intera procedura utilizzata dal Comune di Vitulazio, chiedendo anche il licenziamento della vincitrice, così come da sentenza n. 03895/2011 (clicca qui per consultarla integralmente). Il Comune di Vitulazio però senza rispettare la sentenza, invece di provvedere al licenziamento immediato della neo dipendente comunale, così come richiesto dalla magistratura, convocò una riunione di Giunta Comunale con lo scopo di presentare un ricorso di “secondo grado” presso il Consiglio di Stato in Roma e affidare il caso (usando soldi pubblici), al solito professionista forestiero, l’ Avv. Centore. Al Consiglio di Stato però, molto stranamente, la controparte si costituì in ritardo e così come rimarcato anche dagli stessi magistrati capitolini non fu possibile fare una cognizione delle ulteriori doglianze articolate con il ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato accolse l’appello presentato dal Comune di Vitulazio riformando la sentenza del Tar Campania e dichiarando il concorso valido, cosi come sentenza n. 02104/2012 (clicca qui per consultarla integralmente). La sentenza rappresentò motivo di giubilo (e di vittimismo) per l’amministrazione comunale vitulatina che gridando vittoria e rigettando ogni tipo di infamanti accuse di “concorso truccato”, si affrettò a passare delle dichiarazioni in cui si prendevano le distanze dall’irregolarità, dove si omise però di raccontare ai propri cittadini che per questo concorso, soltanto di spese legali sono stati spesi ben 50.000 Euro (ovviamente presi dalle casse comunali). In quella sede, infatti, dopo il conto presentato dall’avvocato a spese dei cittadini di Vitulazio, gli inquilini “pro-tempore” di quel palazzo oramai terremotato e lasciato ai “peccati inconfessabili”, pensarono che la bagarre giudiziaria, sul tanto discusso e contestato concorso per il posto all’Ufficio Anagrafe, fosse finita, senza tener conto però di quest’ultima sentenza che vale come dimostrazione che quel concorso ebbe poco di lecito già in partenza nel momento della costituzione della Commissione.
Nei prossimi giorni, il signor Salvatore Natale, attraverso il proprio legale, l’avvocato Maria Saporito, notificherà la sentenza di annullamento del concorso al Sindaco f.f. di Vitulazio, dott. Achille Domenico Valentino Cuccari ed al Funzionario Responsabile dell’Ente, chiedendone l’immediata eseguibilità. C’è da chiedersi quali saranno le reazioni dalla casa comunale vitulatina, come si comporterà il sindaco? Un film già visto diremo noi: di sicuro verrà riunirà la Giunta Comunale in cui verrà dato l’ennesimo incarico legale all’avvocato Ciro Centore che a sua volta presenterà appello al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della sentenza emessa lo scorso 14 Giugno dai Giudici del Tar Campania. La “patata bollente”, quindi, passa completamente nelle mani dei Magistrati del Consiglio di Stato. Tutto ovviamente a spese dei cittadini di Vitulazio.