Pavimentazione stradale e arredo urbano delle frazioni San Secondino e Pantuliano, il Tar scrive la parola fine sull’appalto vinto dalla Dlm Costruzioni srl: respinto il ricorso sulla legittimità degli atti. La società di Diana e il Comune di Pastorano, però, dovranno rimborsare la Igm

Pavimentazione stradale e arredo urbano delle frazioni San Secondino e Pantuliano, il Tar scrive la parola fine sull’appalto vinto dalla Dlm Costruzioni srl: respinto il ricorso sulla legittimità degli atti.  La società di Diana e il Comune di Pastorano, però, dovranno rimborsare la Igm




PASTORANO – Sembra essere arrivata ai titoli di coda la lunghissima vicenda relativa alla regolarità della gara d’appalto espletata dal Comune di Pastorano per l’assegnazione dei lavori di pavimentazione stradale e arredo urbano delle frazioni San Secondino e Pantuliano. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, con sentenza depositata il 27 maggio scorso, ha chiuso la questione salvaguardando l’iter del procedimento.

I lavori, infatti, erano stati aggiudicati alla Dlm Costruzioni srl con determinazione dell’Ufficio tecnico del 17 marzo 2015. Contro la decisione dell’Utc, però, la Igm Costruzioni srl aveva proposto ricorso al Tar che, il 15 ottobre 2015, annullò l’esito della gara e ordinò al Comune di rinnovare il procedimento di aggiudicazione della gara (leggi qui). La commissione giudicatrice, nella successiva riunione, ribadì la vittoria della Dlm Costruzioni (leggi qui).

Contro questo ennesimo provvedimento, la Igm Costruzioni aveva proposto ricorso contro l’Ente pastoranese e nei confronti della società aggiudicataria, chiedendo: l’esecuzione della sentenza del Tar numero 4853/15 del 15 ottobre 2015, con accertamento e declaratoria di nullità del verbale del 22 ottobre 2015 della commissione di gara; l’annullamento degli atti, previa concessione di idonee misure cautelari; e il rimborso dell’importo del contributo unificato, pari a 4.000 euro versato dalla società ricorrente all’atto del deposito del primo ricorso.

I giudici amministrativi, in merito alle prime due richieste, hanno spiegato: “Tutte le diffuse criticità indicate – si legge nella sentenza – dalla commissione nel verbale di gara del 22 ottobre 2015 trovano puntuale conferma dalla lettura della relazione de qua, in cui manca il necessario completamento dell’illustrazione di aspetti essenziali descrittivi del tempo di esecuzione proposto; al riguardo, parte ricorrente nell’intento di dimostrare in questa sede la sostenibilità della sua offerta tempo, non riesce a confutare tali rilevate analitiche carenze, che a giudizio della commissione, hanno reso la sua offerta incerta nel contenuto e come tale non valutabile. Va da ultimo osservato che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un difetto di analiticità quale ragione di mancata giustificazione, ma di incompletezza in sé dell’offerta sul piano contenutistico essenziale e descrittivo, immediatamente rilevabile come ragione tassativa di esclusione dalla gara”. Relativamente al terzo punto, tuttavia, la sezione ha sottolineato: “È invece meritevole di accoglimento la domanda di ottemperanza relativa al rimborso del contributo, trattandosi di obbligo di rimborso derivante dalla soccombenza dell’amministrazione resistente nel giudizio n. 2179/15 R.G.”.

Per questi motivi la prima sezione ha respinto il ricorso per ottemperanza e quello per l’annullamento degli atti impugnati, mentre ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato limitatamente al rimborso del contributo unificato ordinando al Comune di Pastorano e alla Dlm Costruzioni s.r.l. – in solido tra loro – di versare 4000 euro alla Igm Costruzioni.

Leggi la sentenza del Tar: Igm ricorso comune di Pastorano

Red. cro.

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