Ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, l’ex coordinatore Alessandro Vessella sconfitto anche al Consiglio di Stato: respinto il ricorso contro l’ordinanza cautelare del Tar del Lazio e condanna alle spese – pubblichiamo il testo integrale della decisione d’appello

Ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, l’ex coordinatore Alessandro Vessella sconfitto anche al Consiglio di Stato: respinto il ricorso contro l’ordinanza cautelare del Tar del Lazio e condanna alle spese – pubblichiamo il testo integrale della decisione d’appello

PIGNATARO MAGGIORE –  La quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare numero 2215/2016, ha respinto il ricorso di Alessandro Vessella (condannandolo inoltre a 500 Euro di spese) per la riforma in appello della decisione del Tar del Lazio avente ad oggetto: “CESSAZIONE DALL’INCARICO DI GIUDICE DI PACE NELLA SEDE DI PIGNATARO MAGGIORE (CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE)”. L’avvocato Alessandro Vessella aveva anche chiesto il “RISARCIMENTO DANNI”.

Come ricordano i nostri pochi ma affezionati lettori, della vicenda ci eravamo occupati su “Pignataro Maggiore News” in data 14 marzo 2016 con un articolo recante il titolo: “GIUDICE DI PACE DI PIGNATARO MAGGIORE: IL TAR DEL LAZIO RESPINGE L’ISTANZA CAUTELARE DELL’EX COORDINATORE ALESSANDRO VESSELLA CHE È STATO IN CARICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 – PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA”.

Si sottolineava nell’articolo che “Alessandro Vessella fino al 31 dicembre 2015 (data di fine mandato) aveva ricoperto pure l’incarico di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore dopo la destituzione della dottoressa Vittoria Farzati – ad opera del Consiglio superiore della Magistratura – essendo emersi legami societari e in generale di affari delle aziende della famiglia Iorio-Farzati con imprenditori legati al “clan dei casalesi” (fazione Zagaria). Inquietanti intrecci emersi a seguito di un’inchiesta giornalistica del giornalista Enzo Palmesano, cui aveva fatto seguito un esposto a sua firma indirizzato al Consiglio superiore della Magistratura”. E ancora: “Secondo i giudici del Tar, tra l’altro, la “disciplina non appare irragionevole o non proporzionata”, e “sembra munita di un ragionevole regime transitorio al fine di tutelare il funzionamento del servizio e l’affidamento dei soggetti titolari dei rapporti di durata in corso, e neppure appare contraddetta dalla sopravvenuta disciplina in tema (non di età pensionabile bensì) di durata del mandato”

Pubblichiamo in coda a questo aggiornamento il testo integrale dell’ordinanza cautelare numero 2215/2016 della quinta sezione del Consiglio di Stato.

Vessella-Consiglio-di-Stato

Rassegna Stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

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