Esproprio ai danni degli eredi di Carmine Milite: il Consiglio di Stato condanna il Comune di Calvi Risorta a pagare. Accolto soltanto in parte il ricorso dell’Ente

Esproprio ai danni degli eredi di Carmine Milite: il Consiglio di Stato condanna il Comune di Calvi Risorta a pagare. Accolto soltanto in parte il ricorso dell’Ente

CALVI R. – Il Comune di Calvi Risorta si salva – almeno per il momento – da un salasso che avrebbe potuto ulteriormente mettere in difficoltà le proprie casse. La vicenda è quella dell’esproprio ai danni degli eredi di Carmine Milite la quale, in virtù della sentenza del Tar del 9 luglio 2013, avrebbe costretto l’Ente a sborsare la cifra record di 1.138.866,12 euro (leggi qui). Fortunatamente per la pubblica amministrazione, però, nell’udienza del 21 aprile scorso, il Consiglio di Stato ha ridotto significativamente l’entità del risarcimento facendo tirare un sospiro di sollievo.

Il contenzioso tra il Comune e gli eredi Milite, proprietari di alcuni fondi in località Riello di Calvi Risorta (affittati alla società agricola Milite Albino & C.) inizia circa sedici anni fa, quando l’Ente decise di realizzare un campo di calcio e un viale per raggiungere la struttura sportiva. Per questo motivo, a partire dal 2000, occupò (per effetto di immissione in possesso dal 5/4/2000) prima i terreni della particella 62 del foglio 7 del Piano regolatore generale, e successivamente – per la costruzione del viale – le particelle 63 e 64. Tutti fondi destinati a “Zona Verde Attrezzato”.

Il Comune, motivando l’occupazione con la “pubblica utilità”, propose a Milite e ai responsabili della società agricola una indennità a titolo espropriativo che i diretti interessati rifiutarono, ricorrendo prima al giudice ordinario (che nel 2008 dichiarò la propria incompetenza giurisdizionale) e poi al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Quest’ultimo, con sentenza depositata il 9 luglio2013, hadichiarato inefficace la dichiarazione di pubblica utilità poiché il Comune non ha mai emesso il decreto di esproprio dei fondi e nemmeno ha determinato l’indennità definitiva, facendo decadere i termini indicati nel decreto di occupazione temporanea ed urgente.

I giudici hanno deciso per il risarcimento alla famiglia Milite, affidando ad un consulente tecnico la quantificazione degli indennizzi e dei danni chiesti sia per il periodo d’occupazione – legittima ed illegittima – e sia per l’esproprio. Il tecnico ha stabilito che il Comune dovrebbe versare la cifra record di 1.055.250,6 euro per l’area del campo di calcio, e  83.615,52 euro per l’area del viale delle Palme, per un totale di 1.138.866,12 euro.

A quel punto l’Ente caleno ha presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar. La quarta sezione, a seguito dell’udienza del 21 aprile, ha stabilito che il ricorso è in parte fondato e in parte infondato. “È destituita di fondamento giuridico – si scrive nella sentenza pubblicata il 23 agosto 2016 – l’eccezione pregiudiziale spiegata con il primo motivo d’appello, relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso cumulativo proposto in primo grado”. “Ne consegue che, al contrario, è ammissibile la proposizione di domande di accertamento e condanna in presenza di connessione soggettiva dal lato passivo e attivo, come nel caso di specie, e a più forte ragione in relazione all’evidenziato collegamento tra le due vicende espropriative, posto che, secondo l’incontestata deduzione degli appellati, i procedimenti espropriativi relativi alla particella n. 62 e alle particelle n. 63 e n. 64 sono teleologicamente collegati, poiché il secondo riguarda la realizzazione di viabilità di accesso (viale delle Palme) al campo sportivo di calcio”. 

Invece, aggiungono i giudici amministrativi: “sono invece fondati il secondo e terzo motivo d’appello, relativo alla sopravvenuta improcedibilità parziale del ricorso in primo grado con riferimento alla domanda risarcitoria relativa all’occupazione e trasformazione della particella n. 62, in relazione alla quale è intervenuta determinazione dirigenziale di acquisizione sanante n. 9417 del 28 luglio 2014, emanato sulla base della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 giugno 2013”.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso in primo grado quanto alla domanda risarcitoria e di condanna relativa alla particella numero 62; mentre ha accolto la domanda risarcitoria e di condanna relativa alle particelle numero 63 e 64, condannando il Comune di Calvi Risorta al pagamento di 80.914,05 euro.

Vertenza amministrativa Calvi – Milite

Red. Cro.

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