Piscina comunale di Vitulazio: sconfitta su tutta la linea per l’Ente di via Lagnese. Il Tar dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune a pagare le spese alla Hydria (leggi la sentenza)

Piscina comunale di Vitulazio: sconfitta su tutta la linea per l’Ente di via Lagnese. Il Tar dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune a pagare le spese alla Hydria (leggi la sentenza)

VITULAZIO – Il dietrofront sull’uso della piscina da parte della Hydria S.C. a.r.l. costa caro al Comune di Vitulazio. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha condannato l’Ente di via Lagnese al pagamento di 1.500 euro.

La vicenda è quella relativa alla gestione della struttura natatoria cittadina, per la quale il Responsabile dell’Area V, l’architetto Cornelio Socci, con provvedimento della nota prot. n. 5968 del 24/06/2016, aveva disposto il divieto di utilizzo, “fino al rilascio di un nuovo certificato di agibilità che comprenda anche le opere eseguite in virtù della s.c.i.a. dell’08/05/2015”. La Hydria, Società Consortile a.r.l. si è rivolta ai giudici amministrativi chiedendo l’annullamento del provvedimento (leggi qui).

In attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo, però, con provvedimento prot. n. 7815 del 2 settembre 2016, il Comune di Vitulazio ha disposto la revoca del provvedimento di divieto di utilizzo pubblico e privato dell’intera struttura. Per questo motivo, nell’udienza al Tar del 7 settembre scorso, l’avvocato della società ha chiesto – si legge nella sentenza depositata l’8 settembre 2016 – “la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata per cessata materia del contendere, a seguito del ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, depositato nella camera di consiglio stessa, ed ha insistito per la condanna alle spese della parte resistente”.

L’ottava sezione del Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato il Comune al pagamento di 1.500 euro “per palese – scrivono i giudici – soccombenza virtuale, considerato che parte resistente ha provveduto a revocare il provvedimento oggetto di gravame dopo la proposizione del presente ricorso”.

Leggi la sentenza: sentenza Tar Hydria Comune di Vitulazio

Red. Cro.

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