VITULAZIO – Nello stesso giorno, al Tribunale regionale amministrativo della Campania, la Fiscone srl incassa una sconfitta contro la Provincia di Caserta, accantonando ogni speranza di riaprire l’impresa sulla strada statale Appia, e una vittoria contro il Comune di Vitulazio, dando il via all’apertura di un nuovo centro di revisione per veicoli in via Miceli sul territorio vitulatino.
La prima vicenda è quella ormai nota e che è stata raccontata a più riprese da Caleno24ore. A seguito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (leggi qui), il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Caserta, con le determine numero 24/h e 25/h del 01.10.2015, revocò le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di revisione a ben due centri, entrambi appartenenti all’impresa Fiscone srl e uno dei quali aveva sede sulla strada statale Appia, in località Molinelle di Vitulazio. Contro quel provvedimento, la società presentò ricorso al Tar e dopo alcuni pronunciamenti in merito alla sospensione delle determine provinciali (leggi qui), la terza sezione si è pronunciata nel merito della questione rigettando l’istanza della Fiscone srl. “Nel caso di specie – scrivono i giudici amministrativi –, si ribadisce, la Provincia di Caserta ha disposto l’impugnata revoca a causa dell’incrinarsi del requisito dell’affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l’esercente dell’attività e l’amministrazione concedente, posto che la società ricorrente è stata sprovvista di parte delle attrezzature e risulta avere eseguito diverse revisioni in difformità alla normativa vigente, con ciò legittimando l’applicazione dell’art. 80, comma 11, Codice della Strada”. Inoltre, a niente è servito – sempre secondo il Tar – il cambio di amministratore.
Per un no incassato, però, arriva un si sul fronte della battaglia legale con il Comune di Vitulazio. La Fiscone srl, infatti, aveva presentato ricorso anche contro l’Ente di via Lagnese per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2937/risc. del 5 maggio 2016, emesso dal Funzionario Responsabile del Comune di Vitulazio, avente ad oggetto il diniego della richiesta di autorizzazione all’esercizio di attività di centro di revisione veicoli in via Miceli. Nella sentenza depositata il 15/09/2016, i giudici sottolineano che il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, oltre a non essere stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Secondo il Comune, inoltre, l’immobile interessato dall’apertura del centro ricade in zona omogenea “B2” (Centro Urbano – Zona edificata con media densità edilizia, con integrazioni) del vigente PRG comunale e quindi non potrebbe ospitare l’attività. “Tuttavia – scrive il Tar -, segnala correttamente la società ricorrente, non può trascurarsi che l’art. 53 del Regolamento edilizio del Comune di Vitulazio introduca una deroga al menzionato art. 21 “relativamente ad impianti ed attrezzature per le lavorazioni insalubri già esistenti nelle zone residenziali, qualora il proprietario dimostri che il loro esercizio non reca nocumento alla salute degli abitanti”. “La stessa, pertanto, risulterebbe insediabile anche laddove insistente in zona residenziale B2”.
Per queste ragioni, la terza sezione ha annullato il provvedimento impugnato e ha condannato il Comune di Vitulazio (che non si è nemmeno costituito in giudizio) a pagare le spese di giudizio.
Leggi le due sentenze del Tar della Campania:
Tar Fiscone Comune di Vitulazio
Red. cro.