CALVI R./PASTORANO/SPARANISE – Il gruppo Iavazzi, che gestisce le società per la gestione dei rifiuti Impresud srl ed Ecologia Iavazzi srl, non riesce a spuntarla nemmeno al Consiglio di Stato, contro la mancata iscrizione delle ditte di famiglia nella “wthite list” della Prefettura di Caserta. Gli imprenditori casertani avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta (che aveva emesso il provvedimento interdittivo), e i Comuni di Sparanise, San Marco Evangelista, Caiazzo, Calvi Risorta, Casagiove, San Tammaro, Pastorano, Casapulla, Sessa Aurunca, Crispano (Enti che si erano affidati alle società degli Iavazzi); per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Prima di Napoli n. 210 del 2016, resa tra le parti, concernente la mancata iscrizione nella white list di cui alla legge 190 del 2012 – risoluzione dei contratti di affidamento di servizi pubblici.
La terza sezione, con sentenza depositata il 14 febbraio 2017, ha respinto l’appello degli imprenditori e ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che già ha respinto il ricorso in primo grado. I giudici, in merito alla richiesta di riformare il pronunciamento del Tar, scrivono nella sentenza riportata integralmente di seguito: “Alla luce dei predetti elementi, non risulta convincente la tesi avanzata dall’appellante e diretta a sostenere che il signor -OMISSIS- non avesse avuto cognizione dell’implicazione della società -OMISSIS- con il clan -OMISSIS- fino all’anno 2008, quando sarebbe cessato ogni suo rapporto con tale società, né è convincente la tesi diretto ad accreditarlo esclusivamente come denunciante degli episodi estorsivi e messo sotto protezione dall’autorità giudiziaria”. Correttamente, infatti, il primo giudice ha qualificato la sua condotta come “oltremodo ambigua”, in quanto sicuramente egli ha intrattenuto rapporti di affari con la società -OMISSIS- i cui soci erano integrati all’interno del clan -OMISSIS-, ma poi ha reso testimonianza nel processo a carico dei suoi estorsori anche se – come ha correttamente rilevato la Prefettura nella relazione del 3 ottobre 2016 – “non c’è stata alcuna denuncia da parte di -OMISSIS- per le estorsioni ricevute, ma le stesse sono state confermate solo in ambito dibattimentale, dopo gli arresti degli interessati” e per di più si è limitato in sede dibattimentale ad affermare che “era stata una sua personale valutazione ritenere che la richiesta di una tangente fosse da mettere in collegamento alla cessazione del rapporto con -OMISSIS-, ma che egli non aveva al riguardo elementi concreti per sostenerlo” (cfr. pag. 168 della sentenza n. 1958/2013 della Sezione Seconda Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiamata nella relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta del 30 luglio 2015).
sentenza Consiglio di Stato Iavazzi
Red. cro.