Concorso per Istruttore amministrativo al Comune di Vitulazio: dopo sette anni i giudici del Tar Campania mettono la parola fine alla lunghissima vicenda

Concorso per Istruttore amministrativo al Comune di Vitulazio: dopo sette anni i giudici del Tar Campania mettono la parola fine alla lunghissima vicenda

VITULAZIO – Potrebbe essere stata scritta la parola fine alla lunga vertenza giudiziaria nata dopo l’espletamento del concorso per Istruttore amministrativo ai servizi demografici (Categoria C 1), bandito dal Comune di Vitulazio nel 2010. Le fasi concorsuali, infatti, portarono a una serie di polemiche e a una lunga coda giudiziaria. Due concorrenti – gli avvocati Giovanni Russo e Anna Izzo -, sentendosi danneggiati, presentarono ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro l’Ente di via Lagnese e contro la commissione concorsuale; e nei confronti di Raffaele Cioppa e Domenico Corsale (i primi due classificati a conclusione delle operazioni).

I ricorrenti chiedevano – tra le altre cose – l’annullamento del verbale con il quale venivano valutati i titoli dei concorrenti; l’annullamento del verbale con il quale si redigeva la graduatoria finale dei concorrenti; l’annullamento della delibera con la quale si assumevano i vincitori del concorso Cioppa e Pennacchio; e l’annullamento del contratto di assunzione del vincitore Cioppa. Inoltre, chiedevano anche il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dei provvedimenti impugnati.

Al termine dell’udienza del 12 aprile 2017, la quinta sezione del Tar ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile – per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario – il ricorso. I togati, infatti, sulla valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione dei punteggi, hanno confermato la bontà delle decisioni della commissione concorsuale, tutelandone la prerogativa di discrezionalità.“In materia – si legge nella sentenza pubblicata il 6 luglio 2017 – di concorsi pubblici, vi è ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli vantati dai candidati, la quale sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cui è interdetto ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità dell’organo valutatore e sostituire il proprio al giudizio di quest’ultimo), salvo che essa non sia inficiata da macroscopici vizi di illogicità, disparità di trattamento, arbitrarietà, o travisamento fattuale”, nel caso all’esame, per quanto illustrato, da ritenersi assenti”.

Sull’annullamento degli atti successivi alla proceduta concorsuale, invece, il Tar si è dichiarato non competente poiché il giudizio, in tal senso, spetterebbe al giudice ordinario.”Deve, invece, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito quanto all’impugnativa avverso il decreto di assunzione e il contratto di lavoro individuale stipulato. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso, infatti: “il momento che segna il termine della fase provvedimentale è costituito dalla compilazione ed approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva. Dopo l’approvazione, infatti, si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro”.

Leggi la sentenza del Tar della Campania: tar-ricorso-contro-comune-di-vitulazio

Red.

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