Colpo di scena: il Tar della Campania accoglie il ricorso della ditta Fontana Giovanbattista srl contro l’interdittiva antimafia e contro la risoluzione del contratto con il Comune di Calvi Risorta (leggi la sentenza del Tar)

Colpo di scena: il Tar della Campania accoglie il ricorso della ditta Fontana Giovanbattista srl contro l’interdittiva antimafia e contro la risoluzione del contratto con il Comune di Calvi Risorta (leggi la sentenza del Tar)




CALVI R. – L’intreccio politico – istituzionale – giudiziario in provincia di Caserta non smette mai di riservare sorprese. La ditta Fontana Giovanbattista srl, finita nell’ordinanza “Medea”, ha visto accogliere il ricorso presentato contro l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta e contro tutti gli atti consequenziali, compreso l’annullamento di un affidamento fatto dal Comune di Calvi Risorta proprio alla ditta di Casapesenna.

L’Ente caleno, infatti, aveva dato l’incarico alla ditta di effettuare la progettazione e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo per il completamento e l’ampliamento della rete fognaria comunale. Dopo l’operazione “Medea” contro gli affari del clan dei “casalesi”, però, la Prefettura di Caserta aveva emesso un provvedimento interdittivo, a seguito del quale il Comune di Calvi Risorta aveva avviato la risoluzione del contratto di affidamento dei lavori. La società a quel punto si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale della Campania chiedendo – in tre diversi ricorsi che poi sono stati riuniti – l’annullamento dell’interdittiva antimafia – provvedimento dell’UTG di Caserta CAT. 12b.16/ANT/Area I prot. 0069479 del 20.10.2016 – e tutti gli atti consequenziali, comprese le risoluzioni dei rapporti con i Comuni di Cardito e Calvi Risorta.

La prima sezione del Tar – con sentenza pubblicata il 18/07/2017 – ha stabilito che: “[…] la misura interdittiva disposta dalla Prefettura di Caserta in danno della società ricorrente non risulta fondata su elementi obiettivi e univoci nel senso della (anche solo) probabile esposizione a condizionamento mafioso della compagine sociale”. Per queste ragioni, continuano i giudici amministrativi: “Il gravame va, dunque, accolto, sussistendo i denunciati vizi motivazionali della misura interdittiva, in quanto non preceduta da un’adeguata istruttoria né suffragata da congrua valutazione degli elementi di fatto pur emersi nel corso degli accertamenti istruttori svolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati e, in particolare, di quelli avvinti da una stretta relazione di conseguenzialità con la misura interdittiva”.

Così il Tar ha accolto i tre ricorsi riuniti e ha annullato i provvedimenti impugnati.

Ecco la sentenza del Tar (il nome della ditta è sostituito da un omissis, ma si tratta della summenzionata società): sentenza-calvi-tar-campania-18-07-2017

Red.

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