Gassificatore, Cuccaro contro Antropoli: il sindaco chiede l’annullamento della convenzione

Gassificatore, Cuccaro contro Antropoli: il sindaco chiede l’annullamento della convenzione

CAPUA – Una formale richiesta di annullamento della delibera di giunta del Comune di Capua con la quale è stata approvata la convenzione per la realizzazione di un gassificatore è stata inoltrata dal sindaco di Pignataro Maggiore Raimondo Cuccaro al collega di Capua Carmine Antropoli. “Il territorio del Comune di Pignataro Maggiore (quantunque limitrofo in seconda corona al territorio del Comune di Capua) è inciso dall’impatto ambientale per la costruzione del citato gassificatore” è la motivazione indicata. Il primo cittadino Cuccaro chiede l’annullamento della delibera perchè a suo avviso illegittima sulla base di una serie di motivazioni:

  1.  violazione dell’art. 11 comma 5-ter della legge n. 26/2010, in quanto dal tenore della norma emerge che tra i costi di gestione “afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti”, cui la provincia deve commisurare la tariffa ai sensi dell’art. 11 comma 5-bis del decreto legge n. 5/2009 (come modificato dall’art. 1-bis del decreto legge 26 novembre 2010 n. 196, convertito nella legge 26 gennaio 2011 n. 1 e dal decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito nella legge 26 febbraio  2011  n.  10),  non  possono  trovare  collocazione  anche  le  spese  sostenute  per  i  ristori ambientali poiché, in base ai principi di inerenza e congruità, le stesse non costituiscono componenti di costo necessarie e strumentali ad assicurare piena effettività agli interventi collegati al ciclo di gestione di smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
  2.  violazione  del  regolamento  della  giunta  regionale  n.  200  del  27/04/2012.  Infatti,  l’art.  7  della convenzione accorda un ristoro che è in netto contrasto con le prescrizione del regolamento, con particolare riferimento ai punti 2 e 3 del citato articolo. Invero, il regolamento esclude in toto l’esenzione di cui al punto 3 e disciplina diversamente il ristoro di cui al punto 2, prevedendo un contributo per tonnellate di rifiuto (art. 4, comma 4) e non certamente in base a percentuale del 5% del fatturato relativo all’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta.
  3. violazione del regolamento regionale sopra citato, in quanto la delibera non prevede il proporzionato ristoro anche per i Comuni limitrofi.
  4. violazione del giusto procedimento in quanto il corrispettivo per il diritto di superficie previsto in convenzione, per soli diciotto anni (compresi i tempi di realizzazione dell’impianto) è sproporzionato e non trova fondamento logico giuridico. L’importo di € 1.320.000,00 corrisponde infatti al valore venale del bene in una normale compravendita. Tale super costo andrà ad incidere inevitabilmente sui costi di smaltimento che dovranno sopportare tutti i Comuni.
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