SPARANISE – Nell’ormai lunga vertenza tra il Consorzio Asi e la Calenia Energia spa – società proprietaria della centrale a turbogas di Sparanise – dovrà essere il Tribunale amministrativo regionale della Campania a stabilire se la società non ha rispettato i termini della convenzione firmata il 2 marzo 2005 per l’assegnazione dell’area che ospita l’opificio nell’ex Pozzi, con il rischio della conseguente risoluzione contrattuale e la condanna al pagamento di 403.280 euro.
Ma ripercorriamo le tappe della vicenda. Come ricorderanno soprattutto gli ambientalisti dell’Agro caleno, la Calenia Energia spa venne autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 55/06/2004 del 10 maggio 2004 (autorizzazione unica) alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a gas naturale, da localizzare nell’area industriale di Sparanise.
Il successivo 2 marzo 2005, la società firmò con il Consorzio A.S.I. di Caserta una convenzione con la quale venivano stabiliti gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie all’area interessata dall’impianto autorizzato dal Ministero. Nello specifico, veniva stabilito che la Calenia Energia dovesse versare a titolo di costo di urbanizzazione 95.601 euro, somma stabilita a parziale compensazione della realizzazione di un impianto di depurazione, oltre che delle infrastrutture primarie che la stessa Calenia si era impegnata a far costruire.
Siccome il Consorzio Asi ritiene che i lavori effettivamente eseguiti dalla società non corrispondano a quelli pattuiti, e che l’impianto di depurazione non sia liberamente fruibile da tutte le aziende del comparto, è ricorso al Tar chiedendo che fosse dichiarato l’inadempimento contrattuale da parte delle Calenia Energia, con la conseguente risoluzione contrattuale e la condanna della Calenia a versare 403.280,00 euro. La settima sezione del Tar, invece, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimandando la questione al giudice ordinario. A quel punto il Consorzio Asi ha impugnato tale provvedimento al Consiglio di Stato chiedendone l’annullamento.
La quarta sezione del Consiglio di Stato, al termine dell’udienza dello scorso 11 ottobre, ha accolto il ricorso del Consorzio Asi e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa al giudice di primo grado. “Conseguentemente, hanno statuito – si legge nella sentenza depositata il 5 novembre scorso – che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel caso in cui il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia richiesto da un consorzio per lo sviluppo industriale e non da un comune (Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8619). In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello merita accoglimento. La causa, pertanto, deve essere rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.”.
Leggi la sentenza del Consiglio di Stato: Sentenza Consiglio di Stato – Asi -Calenia
Red. Cro.