Gesia spa, il Tar sospende gli effetti dell’ordinanza di chiusura dell’attività. L’anno prossimo si discuterà il merito del ricorso presentato dalla società della holding Sorbo contro il Comune di Pastorano

Gesia spa, il Tar sospende gli effetti dell’ordinanza di chiusura dell’attività. L’anno prossimo si discuterà il merito del ricorso presentato dalla società della holding Sorbo contro il Comune di Pastorano

PASTORANO – Dopo aver incassato una serie di colpi in sede giudiziaria, i Sorbo riescono a spuntarla – almeno temporaneamente – nella delicata vertenza che oppone una delle loro società, la Gesia spa, al Comune di Pastorano. Quest’ultimo, infatti, nell’ambito degli accertamenti condotti – tra i quali quelli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – all’indomani dell’incendio che il 24 settembre scorso ha distrutto una parte del polo tecnologico ambientale in località Lupara, aveva emesso una ordinanza sindacale (la numero 59 del 18/10/18) con la quale ordinava l’immediata sospensione dell’attività di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti condotta fino a quel momento dagli imprenditori casertani.
La società, per anni guidata dall’ex amministratore unico della Pignataro Patrimonio srl, Francesco Passaro, ha prontamente presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il Comune di Pastorano, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Caserta e il Ministero dell’Interno; chiedendo l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – dell’ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Russo, dell’ordinanza sindacale numero 56 del 03/10/18, del verbale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta prot. n° 0017017 dell’11.10.2018, e del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta protocollo numero 0017342 del 17.10.2018.
La quinta sezione del Tar di Napoli, a conclusione della seduta dell’8 novembre scorso, ha ritenuto di dover  accogliere il ricorso sospendendo il provvedimento soltanto nella parte relativa alla chiusura dell’attività: “Ritenuto – scrivono i giudici nell’ordinanza pubblicata il 09/11/2018 – che nel contemperamento degli opposti interessi l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento in relazione all’impugnativa dell’ordinanza contingibile ed urgente n° 59 Reg. Gen. del 18/10/2018, in relazione alla sola parte dell’ordinanza medesima in cui dispone la chiusura dell’attività nelle more della regolarizzazione dell’impianto in relazione alla normativa antincendio, sopravvenuta rispetto al rilascio dell’A.U.A., avuto riguardo al difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al pericolo effettivo per la sicurezza dei lavoratori e l’incolumità delle persone; ciò anche in considerazione della tipologia dei rifiuti trattati nel capannone B (diverso da quello interessato da pregresso incendio) e all’eventuale sufficienza delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento prot. 0017017 dell’11/10/2018 dei Vigili del Fuoco ed in particolare alla prescrizione ivi contenuta secondo la quale nelle more dell’attuazione delle prescrizioni “i quantitativi di merci e materiali combustibili presenti nel capannone non dovranno essere superiori complessivamente a 5.000 Kg”; ciò fermo restando l’obbligo per la società ricorrente di ottemperare alle predette prescrizioni e all’ordine contenuto nelle ordinanze n. 56 e 59 del 2018 di provvedere alla presentazione della SCIA e alla adozione di misure di prevenzione incendi e per l’incolumità dei lavoratori”. Per questi motivi, il Tribunale ha sospeso l’ordinanza numero 59 e ha fissato l’udienza di merito per il 18 giugno 2019.

Leggi l’ordinanza: Tar – ordinanza Gesia

Red. Cro.

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