CALVI R. – Qualcuno potrebbe pensare di trovarsi di fronte a un déjà vu e, invece, quella che stiamo per raccontare è il secondo atto di una vicenda dai tratti tragicomici, la quale, paradossalmente, riesce ad accomunare due politici che da mesi si accusano a vicenda di ogni atto di malamministrazione del Comune di Calvi Risorta. Ma veniamo alla questione.
Così come fatto dall’allora sindaco Marrocco nel 2015 (leggi qui), anche l’attuale primo cittadino Giovanni Lombardi, con ordinanza numero 45 del 14 luglio 2018, ha ordinato alla Dave S.r.l. – proprietaria di un fondo nell’area ex Pozzi – “di procedere alla rimozione nonché all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti giacenti sul terreno predetto, avvalendosi di ditte specializzate nel settore, provviste delle necessarie autorizzazioni, nonché al ripristino dello stato dei luoghi”. Operazione che la società avrebbe dovuto ultimare in quindici giorni, pena l’intervento dell’Ente in danno della stessa Dave srl.
Ancora una volta quest’ultima ha chiesto l’intervento del Tribunale amministrativo regionale della Campania presentando ricorso contro il Comune e contro il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania di Caserta; chiedendo l’annullamento – previa sospensione – sia dell’ordinanza che della nota del 04.05.2018 redatta dalla Forestale e richiamata nel provvedimento sindacale.
La quinta sezione del Tar, nella seduta del 22 novembre scorso, ha ritenuto fondato il ricorso poiché il Comune sarebbe responsabile di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla mancata verifica del danno o della colpa del titolare del fondo al quale attribuire la responsabilità dello stato di abbandono – considerato che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non possa essere addebitata oggettivamente al proprietario dell’immobile.
Nella sentenza depositata il 26 novembre, i giudici amministrativi sottolineano: “Non risulta compiuto un idoneo accertamento in ordine all’imputabilità soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dalla locale Stazione del Comando provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato”. Inoltre, la Dave srl, nel corso dell’istruttoria ha dimostrato di non avere il possesso delle terre oggetto del procedimento. Infatti, con decreto del 27.08.2007 di autorizzazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta all’occupazione in via temporanea e d’urgenza, in relazione ad una procedura espropriativa per la realizzazione del “Progetto di riqualificazione ambientale-paesaggistica e riassetto idrogeologico del Rio de’ Lanzi – Comparto dell’agglomerato industriale Volturno Nord” –, penderebbe ancora un giudizio (R.G. n. 3555/2010) presso il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere.
Ma la beffa è completa quando i giudici ricordano anche che le circostanze oggetto di giudizio “erano già state portate all’attenzione del Comune nel corso del giudizio amministrativo proposto avverso una precedente ed analoga ordinanza, prima, sospesa (ordinanza n. 1295/2015) e, poi, annullata da questo medesimo Tribunale amministrativo con sentenza n. 12 del 7.01.2016 (giudizio in cui il Comune era regolarmente costituito)”.
Per tutte queste ragioni, il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordinanza condannando l’Amministrazione comunale alle spese di giudizio, da liquidarsi in 1.500 euro.
Sentenza Tar Dave srl-Comune di Calvi
Red. Cro.