VITULAZIO – Nella mattinata di lunedì scorso (24-06-2019), il Responsabile dello Sportello per le Attività Produttive del Comune di Vitulazio, l’Architetto Enzo Paolo D’Amaro, rigettava definitivamente la richiesta per l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) presentata, in data 27 Marzo 2019, dalla ditta “Nicchiniello Ambiente Srl” e riferita all’apertura di un impianto per la messa in riserva (stoccaggio) di rifiuti speciali non pericolosi (lapidei ed altre tipologie) presso l’area dell’ex Tabacchificio di località Piglialarmi. Infatti, già lo scorso 10 giugno 2019, come avevamo già riportato anche tramite la divulgazione del riferito documento “ufficiale” che alleghiamo a margine, lo stesso Responsabile Comunale dell’Ufficio SUAP (Architetto Enzo D’Amaro), aveva avviato un procedimento per la declaratoria di rigetto della richiesta di autorizzazione ambientale unica (in sigla AUA) per il citato impianto di messa in riserva di rifiuti in località Piglialarmi. Con l’avvio del citato procedimento di “rigetto” della richiesta autorizzativa, che si è poi concluso definitamente lunedì scorso (24 giugno), poiché il tipo di attività che si voleva realizzare in località Piglialarmi (stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti) non risultava compatibile con la destinazione d’uso della zona D3, così come disciplinato dall’articolo 29 delle “Norme Tecniche di Attuazione” (in sigla NTA) del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Vitulazio che fu approvato nel 2005.
Esaminando in modo certosino l’istanza avanzata dalla “Nicchiniello Ambiente” che, per il momento aveva richiesto solamente l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per l’attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, con annesso scarico di acque meteoriche e per le immissioni in atmosfera di polveri diffuse in località Piglialarmi Vitulazio, è importante far rilevare che tra i vari carteggi allegati alla richiesta, oltre tipologia di rifiuti e la quantità di rifiuti che si volevano “stoccare” (come da tabelle in allegato) spunta una “planimetrica riportante le porzioni dell’impianto impegnate per le operazioni di recupero (da R1 a R12) e le aree di messa in riserva dei rifiuti (R13) distinte per ogni tipologia di rifiuto”. Ed ancora, tra i tanti allegati, emerge finanche una “relazione tecnica sull’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni…” e diverse planimetrie “con le aree e le installazioni/macchine produttive…”. In base a tutto ciò, sia in presenza del solo impianto per lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti per il quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione in questione, aggiungendoci l’ulteriore impianto per le operazioni di recupero (da R1 a R12) e pure quello per utilizzare gli stessi rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia e con l’esplicito riferimento ad aree da destinare all’installazione di macchine produttive (accertabile dalle tabelle allegate con i punti interrogativi in rosso) è chiaro che il tutto non può essere più “classificato” come una semplice attività di “artigianato o piccola industria”. Va precisato che in merito agli impianti di recupero rifiuti e la produzione di energia anche mediante la combustione, al momento non c’è alcuna specifica richiesta di autorizzazione da parte della “Nicchiniello Ambiente” o da altra società, nonostante nella documentazione presentata al Comune ci sono alcune planimetrie che in modo generico lì riportano e che presumibilmente potevano essere oggetto di ulteriori e future richieste autorizzative o ad integrazione di altre. Ritornando alla faccenda della destinazione urbanistica di detta area, posta ridosso della strada provinciale Capua-Vitulazio, ricordiamo che l’esteso lotto di terreno e l’annesso capannone, ubicato in località Piglialarmi e che una volta ospitava lo storico tabacchificio della TAT, secondo il vigente Piano Regolare Generale del Comune di Vitulazio, approvato nel lontano 2005, rientra nella zona classificata D3 ovvero quella destinata agli “Insediamenti Produttivi – Artigianato e Piccole Industrie” e che secondo quando stabilito dall’art. 29 della “Normativa di Attuazione” del PRG Comunale (come da immagine in allagato a margine), alla voce “destinazione d’uso”, decreta che sono consentiti: “impianti definiti dall’art.2 della legge regionale 6 maggio 1975 n°26 e cioè laboratori od officine di carattere industriale (di piccole dimensioni) o artigianale; aziende di trasformazione di prodotti agricoli; costruzioni destinate all’installazione o deposito di attrezzature e macchinari in genere; alla conservazione di materie prime, semilavorate o di scorta; al magazzinaggio e all’imballaggio di merci; etc. Gli edifici dovranno avere una delle predette destinazioni d’uso, per almeno i quattro quinti del loro volume occupato; la rimanente volumetria potrà essere destinata ad uffici amministrativi e commerciali, nonché, limitatamente ad una quota pari a 450 mc, ad abitazione al servizio esclusivo del personale di custodia o di servizio…”.
Detto ciò, ed anche difronte ad una richiesta per l’apertura di un impianto per la messa in riserva (R13), ossia lo “stoccaggio” di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (del tipo lapidei ed altri) e senza tener conto dell’eventuale recupero degli stessi o la produzione di energia o quant’altro mediante la combustione, a nostro modesto parere e già prima della presentazione degli atti autorizzativi presso gli uffici del Comune di Vitulazio, anche un non tecnico della materia urbanistica ed ambientale, poteva verificare se un determinato tipo di attività era consentita dallo strumento urbanistico comunale in detta zona. Infatti, bastava andare sul sito internet del Comune di Vitulazio e consultare la “Normativa di Attuazione” del Piano Regolatore Generale di Vitulazio che, all’articolo 29 ed in specifico alla pagina 49, annovera la “destinazione d’uso” e le tipologie di impianti consentiti in zona D3 (Insediamenti Produttivi – Artigianali e piccole Industrie). Certamente quello che la “Nicchiniello Ambiente” ha richiesto di realizzare in località Piglialarmi, attraverso l’istanza di A.U.A. del 27 marzo scorso, non poteva essere autorizzato perché la legge ed i regolamenti comunali attualmente in vigore non lo permettevano affatto. Lo stesso ragionamento vale anche nel caso di impianti per stoccaggio, recupero e produzione di materiali lapidei e bituminosi e che non possiamo considerare come un insediamento produttivo di tipo “artigianale”, ed aggiunta nel considerate le dimensioni dell’impianto e eccessivo quantitativo annuo (circa 140.000 tonnellate) di materiale da stoccare ai fini del riciclo non possiamo neppure affermare che siamo difronte ad una “piccola industria”. Ad oggi, ben vengano le rassicuranti intenzioni imprenditoriali dei Nicchiniello, impresari del bitume da varie generazioni, di non avere nulla a che fare con certi tipi di rifiuti come quelli urbani non differenziati, malgrado nella loro richiesta di autorizzazione compaiono i correlati Codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ma di voler solo “stoccare” ai fini del riciclo l’asfalto fresato (conglomerato bituminoso recuperabile mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale e che può essere utilizzato come materiale per miscele bituminose prodotte in appositi ed innovativi impianti a zero impatto ambientale ed eco-sostenibili) e per poi riprodurre l’asfalto perfettamente lavorabile, utilizzabile per asfaltare le strade e conforme a tutti gli standard europei.
Esattamente, a nostro modesto avviso, la revoca della richiesta di autorizzazione sopraggiunta a circa 90 giorni dalla presentazione dell’istanza presso l’Ufficio SUAP, a prescindere dalla “sommossa popolare” degli ultimi giorni o dell’espressa contrarietà degli organi politici-amministrativi del Comune di Vitulazio, non si poteva realizzare a prescindere. A dire il vero, se l’attuale Piano Regolatore Generale fosse stato “abrogato” ad appannaggio di un eventuale approvazione di quel nuovo e tanto discusso Piano Urbanistico Comunale, che venne fatto stilare dalle passate Amministrazioni e poi “bloccato” dalla Commissione Straordinaria Prefettizia, ad oggi ci ritroveremo con uno strumento urbanistico con le sole distinzioni tra aree per “insediamenti produttivi” D1 e D2, rispettivamente catalogate in “… esistenti e di completamento” e “… di completamento”. Infatti, per quando riguarda l’area dell’ex Tabacchificio di località Piglialarmi, dove lo strumento urbanistico ancora vigente (P.R.G. approvato nel 2005) prevedeva delle restrizioni per l’area D3 (su un solo lato della strada provinciale Capua-Vitulazio) e destinata al solo artigianato e alle piccole industrie, con quel nuovo e poi “cestinato” Piano Urbanistico Comunale non veniva più effettuata alcuna distinzione della destinazione urbanistica per le zone destinate alle “Attività Produttive” che erano state semplicemente catalogate come D1 e D2 e dove in modo generico e senza ripartizioni territoriali o di specifica destinazione era stato pianificato in “toto” di realizzare attività industriali, commerciali e di artigianato.
TABELLA RIFERITA AI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PREVISTI
TABELLA RIFERITA ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PREVISTI
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