CAMIGLIANO – A distanza di quasi tre anni rischia di concludersi con un nulla di fatto il lungo braccio di ferro amministrativo tra il Centro Benessere Srl – società sparanisana rappresentata da Pietro Valori – e il Comune di Camigliano per le autorizzazioni riguardanti l’“Alex Club”. Con ordinanza depositata il 28 ottobre scorso, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha fissato la trattazione della causa all’udienza del 5 maggio 2020, avvisando, però, che in mancanza di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile.
Ricordiamo che la società che gestiva il centro fitness e benessere qualche anno fa aveva presentato ricorso contro lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Camigliano, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza numero 1 del 18 dicembre 2015 con la quale era stata ordinata l’immediata cessazione dell’attività di palestra e centro benessere del centro gestito da Valori. Secondo il Comune, infatti, i responsabili dell’”Alex Club” all’epoca (siamo alla fine del 2015) non avevano mai mostrato la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività di palestra e centro estetico. Anche le successive verifiche effettuate presso l’archivio comunale, inoltre, avrebbero confermato che non sarebbero mai stati depositati documenti riguardanti l’esercizio delle attività. A quel punto il dirigente comunale aveva chiesto la consegna entro venti giorni della documentazione, a riprova del possesso dei requisiti e dei titoli abilitativi richiesti per lo svolgimento dell’attività. Documentazione che non sarebbe mai arrivata all’Ente.
Dopo una serie di pronunciamenti dei giudici amministrativi, lo scorso 22 ottobre la terza sezione del Tar Campania ha deciso di verificare se la società ricorrente è ancora interessata al merito della questione attraverso la presentazione di nuovi documenti e memorie. “Ritenuto – scrivono i giudici – che, in relazione a quanto precede e in difetto di chiarimenti sul permanere dell’interesse alla decisione di merito, è sin d’ora ravvisabile un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; ritenuto, di conseguenza, di dover dare contestualmente avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 ultimo periodo c.p.a., che il ricorso, potrà essere dichiarato improcedibile, ove non sia manifestato l’interesse alla decisione”.
Tar- Comune di Camigliano- centro benessere
Red.