PIGNATARO M. – Si è conclusa al Tar una delle vertenze amministrative che maggiormente avevano attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale per tutta una serie di motivi, e che ha visto soccombere il Comune di Pignataro Maggiore. Nello specifico la vertenza riguardava la situazione dell’architetto Massimo Borrelli, ritrovatosi nell’impossibilità di utilizzare la propria abitazione a causa del crollo di una struttura confinante in via Roma. Tale condizione lo aveva spinto a trovare una soluzione individuando come nuova abitazione una struttura di proprietà in via Siani, in contrada Troito. Per renderla fruibile, tuttavia, aveva richiesto un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione. Istanza che però il Comune ha respinto con provvedimento del 10/8/2018.
A quel punto, il signor Borrelli è ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania chiedendo l’annullamento del diniego della richiesta. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza numero 1423 del 4 ottobre 2018, l’ottava sezione del Tar di Napoli, al termine dell’udienza del 19 dicembre scorso, ha ritenuto il ricorso fondato annullando il provvedimento dell’Ente di via Municipio. “Ritiene – si legge nella sentenza depositata il 16 gennaio 2020 – il Collegio che il ricorrente colga nel segno nel ritenere che la motivazione dell’atto non sia sufficiente a sorreggere la determinazione negativa dell’amministrazione. L’art. 6bis cit., rubricato interventi edilizi in zona agricola, stabilisce che “1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo”. Il ricorrente aveva anche chiesto un risarcimento danni che i giudici amministrativi non hanno accolto, compensando anche le spese di lite.
Leggi la sentenza: Sentenza Tar – Comune di Pignataro
Red. Cro.