Abusi edilizi: il comandante dei vigili urbani Antonio Parisi risponde ad un cittadino

Abusi edilizi: il comandante dei vigili urbani Antonio Parisi risponde ad un cittadino

VITULAZIO – Di seguito una nota che ci è stata inviata dal comandante dei Vigili urbani di Vitulazio, Antonio Parisi:

Egr. redazione, pregiami trasmettere File contenente formale risposta al “quesito” posto in essere da un cittadino circa la disparità di trattamento si presunti abusi edilizi realizzati  da alcuni proprietari di attività commerciali. Si ringrazia per la collaborazione.

Premessa:

La Polizia Locale è costituzionalmente un organo di Polizia Giudiziaria (art.5 L.65/86 e art.57 c.2 C.P.P), di Pubblica Sicurezza (art.5 L.65/86 e art.38 TULPS) e di Polizia Stradale (art.12 Dlgs. N.285/92), anche se con competenza territoriale, salvo casi specifici e previsti dalla norma dello Stato (ex. L.65/86).

L’Organo di Polizia Giudiziaria applica la Legge non la interpreta (è fatto divieto dalla normativa vigentel’interpretazione spetta al Giudice).

La Polizia Locale dipende e risponde direttamente all’Autorità Giudiziaria (Procuratore Capo) e al Prefetto, cui la Polizia Locale è sottoposta gerarchicamente.

Ogni Ufficio dell’Ente Locale ha un ruolo ben preciso, istituzionalmente e professionalmente.

Ciò premesso, nel merito.

Senza entrare nella sfera della privacy delle attività commerciali, anche se pubbliche, lo scrivente precisa che:

1)- Non esistono, come non sono mai esistiti, ricorsi al TAR Campania da parte di una delle attività commerciali chiamate in causa, tanto meno esistono sentenze di rigetto. Alla data odierna esiste un ricorso straordinario al Capo dello Stato, inoltrato, nei termini di legge, per il tramite della Prefettura – Ministero dell’Interno. Gli Uffici preposti dell’Ente sono in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, sentita l’Avvocatura di Stato. Gli atti risolutori della problematica verranno notificati alle parti interessate, attraverso il Prefetto di Caserta.

2)- L’altra attività commerciale, che, secondo alcuni cittadini, ha subito una discriminazione di trattamento, non è stata mai sottoposta a sequestro penale (le bugie hanno tre gambe ma non si reggono mai in piedi), ma bensì sottoposta a sequestro amministrativo perché il locale abusivo realizzato con struttura in alluminio anodizzato e telo avvolgente, non aveva i requisiti sanitari, ovvero il locale realizzato non aveva la certificazione sanitaria che abilitava, appunto il locale, alla somministrazione di alimenti e bevande.

3)- Per ambedue le attività, la Polizia Locale, previo documentato rapporto informativo, ha chiesto all’Autorità Giudiziaria Sammaritana l’opportunità di sottoporre le strutture a sequestro penale.

L’A. Giudiziaria competente, ricevuto i rapporti, ha disposto, per uno solo di essi, il sequestro, tra l’altro non portato a compimento in quanto l’abuso era stato eliminato volontariamente dal proprietario dell’immobile.

4)- Per quanto concerne l’installazione di gazebo o altro, lo scrivente, attenendosi alla normativa vigente, nel caso di specie al D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche (Testo Unico sull’Edilizia), nonché alla corposa giurisprudenza vigente (TAR – Consiglio di Stato – Cassazione) chiarisce:

I gazebo possono essere installati, previa comunicazione (DIA/SCIA) all’Ufficio competente dell’Ente (UTC) benchè non occupino volumetria, ovvero installati e/o ancorati a terra, amovibili e aperti perimetralmente (debbono avere solo il tetto Lecita la costruzione di tettoie per il riparo da agenti atmosferici senza autorizzazione: TAR Campania-Napoli, sez. II, sentenza 02.12.2009 n° 8320 …… Al riguardo si deve ricordare che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442 – DIRITTO URBANISTICO – Gazebo – Natura di costruzione – Volume edilizio – Esclusione. Un gazebo, costituito da quattro colonne con sovrastante copertura, non configura un volume edilizio, essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia (TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158): esso può, senza dubbio, essere qualificato come arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da richiedere una concessione edilizia (Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004). Pres. ed Est. Calderoni – B.G. e altro (avv.ti Ballerini e Faliselli) c. Comune di Costa Volpino (n.c.) – TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II – 7 aprile 2011, n. 526).

Di contro, se un gazebo e/o una tettoia viene montato, senza preventivo permesso di costruire, su delle mura perimetrali, ovvero chiuso ai lati (anche su due lati e/o tre lati), purtroppo ai sensi della Legge 380/2001 questa risulta come ampliamento di volumetria, pertanto l’installazione “anomala” è sottoposta a sequestro (Chiusura di una tettoia, intervento innovativo TAR Abruzzo-L’Aquila, sez. I, sentenza 07.03.2008 n° 127 (vedi anche art. 3, D.P.R. 380/2001) La chiusura laterale di una esistente tettoia produce non tanto semplice copertura della superficie, ma la piena utilizzabilità di una volumetria e di conseguenza un sicuro ampliamento del fabbricato. Ne deriva che tale intervento configura innovazione e non manutenzione per cui deve rispettare la disciplina in tema di distanza e di superficie massima edificabile, rispetto delle distanze e relativo permesso a costruire. (confronta anche Tar Campania-Napoli 15615/2007; Consiglio di Stato 6337/2007).

Spero che l’argomentazione, oggetto di quesito pubblico, esplicitata con molta semplicità dallo scrivente, sia stata chiarita, al fine di sgombrare dalla mente di qualsivoglia cittadino di ogni ordine e grado che la Legge venga applicata a proprio piacimento e/o interpretazioni, ovvero il classico motto dei due pesi e delle due misura.

La legge è, come la “LIVELLA” di Antonio De Curtis, in arte Totò, UGUALE PER TUTTI (salvo diversa decisione del magistrato).

Infine, mi pregio di invitare gli Utenti, in un prossimo futuro, di scrivere direttamente sul sito istituzionale della Polizia Locale (polizia.municipale@comune.vitulazio.ce.it) per chiedere qualsiasi chiarimento in ordine alle argomentazioni di competenza della Polizia Locale (edilizia – commercio – polizia amministrativa – pubblica sicurezza- polizia urbana – codice della strada – polizia giudiziaria, ecc..).

Ad ulteriori quesiti dello stesso tenore, pubblicati a mezzo organo di stampa, non vi saranno riscontri, salvo informativa di carattere generale.

F.to Antonio PARISI  – Comandante la Polizia Locale di Vitulazio

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