Alloggi di edilizia popolare: deciso il via alle procedure per la formazione di una graduatoria

Alloggi di edilizia popolare: deciso il via alle procedure per la formazione di una graduatoria

PIGNATARO M. – Con delibera di Giunta Comunale numero 44 del 04-07-2013 l’Amministrazione ha deciso, all’unanimità, di attivare le procedure per la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero eventualmente rendersi disponibili nell’ambito del territorio del Comune di Pignataro Maggiore.

La Legge Regionale della Campania n. 18 del 2.7.1997, ha determinato la nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, prescrivendo che le norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell’Edilizia Residenziale Pubblica. All’uopo si è proceduto alla pubblicazione di un bando di concorso per la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero eventualmente rendersi disponibili nell’ambito del territorio del Comune di Pignataro Maggiore.

SEZIONE 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Bando di Concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell’Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale, in quest’ultimo caso, l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c. non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della provincia cui si riferisce il bando.

E’ adeguato l’ alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a:

• 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone;

• 55 mq per un nucleo familiare non superiore a 3 persone;

• 65 mq per un nucleo familiare non superiore a 4 persone;

• 75 mq per un nucleo familiare non superiore a 5 persone;

• 85 mq per un nucleo familiare non superiore a 6 persone;

• 95 mq per un nucleo familiare non superiore a più di 6 persone.

d. non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo medio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando, adegutato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;

e. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia piùutilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

f. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art.26 comma 4, legge 8 agosto 1977, n° 513);

h. reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all’anno 2012 (dichiarazione reddituale 2013 relativa al reddito percepito nell’anno 2012) non superiore ad € 13.247,21 (euro tredicimiladuecentoquarantasette,ventuno) per un nucleo familiare di due componenti.

 

SEZIONE 2 MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE (pena l’esclusione dalla procedura)

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Comune e, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, devono essere debitamente sottoscritte e presentate unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore (O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE) in corso di validità.

Sono equipollenti alla Carta di Identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Le domande dovranno essere fatte recapitare, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

Comune di Pignataro Maggiore – Servizio Affari Generali

Via Municipio n. 14

81052 Pignataro Maggiore (Ce)

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30gg dalla pubblicazione del presente Bando e precisamente entro il ___ /___ / ______ (farà fede la data e l’ora di arrivo della domanda).

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 15gg rispetto al termine di scadenza di cui sopra.

Le domande, con l’indicazione del mittente, devono essere contenute in busta chiusa con sopra scritto: “contiene documenti per la partecipazione al bando per assegnazione alloggi popolari e comunali”.

Nella domanda occorre indicare e dichiarare:

a. dati del concorrente;

b. composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto “Requisiti per la partecipazione”;

c. situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, riferita all’anno 2012;

d. possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;

e. il possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie, sicché il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta l’esclusione definitiva dal concorso.

Le condizioni soggettive e oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate, compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dal Comune, debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia del documento di identità e comprovano quando ivi dichiarato dall’istante.

Il Comune effettuerà idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell’assegnazione eventualmente spettante.

SEZIONE 3 DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare unitamente alla domanda, pena l’esclusione da bando, è la seguente:

1. Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente, relativa al possesso dei requisiti.

2. La dichiarazione concernente i requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) deve essere riferita anche ai componenti il nucleo familiare.

3. Documentazione fiscale relativa al concorrente ed agli altri componenti il nucleo familiare, riferita all’anno 2013 redditi 2012 e modello ISEE completo di DSU.

4. Attestazione concernente la situazione alloggiativa precaria.

5. Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino attribuzione di punteggio vanno dimostrate con idonea documentazione da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione.

6. La firma delle domande di partecipazione al bando non va autenticata quando è sottoscritta davanti al pubblico dipendente addetto secondo le modalità previste dal D.P.R. 403/98 o quando l’istanza è presentata insieme alla fotocopia del documento di identità della persona che l’ha firmata (art. 2, comma 10, legge 191/98).

7. Per accogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (e cioè ha un impedimento fisico o è analfabeta) è sufficiente che il pubblico ufficiale accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento. Non è piùnecessaria la presenza dei testimoni.

8. E’ sufficiente, per l’ammissibilità della domanda, che il reddito complessivo del nucleo familiare venga dichiarato nel modulo domanda. Per l’attribuzione del punteggio per reddito occorre, invece, che il richiedente esibisca valida documentazione fiscale e ciò al fine di determinare le detrazioni per i figli a carico, nonché la natura del reddito per gli eventuali abbattimenti previsti dall’art. 2 della legge 94/82, oppure documenti l’eventuale stato di disoccupazione.

SEZIONE 4 CANONE DI LOCAZIONE

Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della L.R. Campania 14 agosto 1997, n° 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’amministrazione comunale provvede, attraverso la costituzione dell’apposita Commissione comunale prevista dall’art. 5 della L.R. Campania 2 luglio 1997, n° 18 e della Circolare esplicativa AL/ n° 1666 n° 1 del 05/11/1997 , alla istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell’apposito modulo domanda di partecipazione,

l’esistenza della documentazione richiesta e provvede, inoltre, alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l’attribuzione del punteggio provvisorio, secondo quanto previsto dal bando di concorso.

SEZIONE 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

Le domande con relativa documentazione e le schede, con i punteggi attribuiti dalla Commissione di cui sopra, sono trasmesse, entro 60gg dalla scadenza del termine fissato dal bando, di cui alla sezione 2 commi 4 e 5, per l’invio delle istanze, alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 6 della Legge Regionale 18/97, per la formulazione della graduatoria.

La predetta Commissione entro 30gg dal ricevimento delle domande con la relativa documentazione e schede, formula la graduatoria provvisoria che sarà affissa, a cura dell’Ufficio Affari Generali, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale, per 30gg consecutivi.

Non sono valutabili le modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti, sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell’ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere presentata dal concorrente entro il termine fissato per l’opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro 30 gg. della pubblicazione della graduatoria provvisoria e per i lavoratori emigrati all’estero entro 45 gg. dall’invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizione alla Commissione Provinciale, che le esamina entro45 gg. dalla scadenza dei termine per la presentazione delle stesse.

Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.

Nel caso in cui la valutazione dell’opposizione determini la riduzione di punteggio o l’esclusione dal concorso, la Commissione da comunicazione in tal senso all’interessato, fissando 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La Commissione, esaminate le opposizioni e le eventuali deduzioni, formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell’Ufficiale rogante del Comune.

La graduatoria è pubblicata entro 30 gg. con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

SEZIONE 7 ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO

Eventualmente si rendessero liberi e disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Pignataro Maggiore unità abitative di edilizia residenziale pubblica, prima dell’assegnazione da parte del Comune sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso.

Il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando, non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta invece l’eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.

Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le contro deduzioni dell’interessato alla Commissione Provinciale che provvede all’esclusione o al mutamento del punteggio di graduatoria del concorrente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e comunque fino aIl’aggiornamento della stessa.

La graduatoria definitiva è anche valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta,non costituenti oggetto di altri specifici bandi di concorso.

francescoderosa.myblog.it

 

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