Allagamento di via Vittorio Veneto: l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua rinuncia alla battaglia amministrativa contro il Comune di Pignataro Maggiore

Allagamento di via Vittorio Veneto: l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua rinuncia alla battaglia amministrativa contro il Comune di Pignataro Maggiore

PIGNATARO M. – Si chiude dopo quasi sei anni lo scontro amministrativo tra l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Capua e il Comune di Pignataro Maggiore, iniziato ai tempi dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cuccaro. Nel febbraio del 2014, infatti, a seguito agli allegamenti dell’incrocio tra via Vittorio Veneto e la strada statale Casilina, l’Ente che ha sede a Palazzo Scorpio, con ordinanza numero 16 del 24-02-2014 del Registro Generale, ordinò all’Istituto religioso – all’epoca rappresentato da monsignor Filippo Melone – e alla società Agricola Fernando s.r.l., rappresentata da Antonio Turino, di effettuare dei lavori finalizzati alla regimentazione e al convogliamento delle acque piovane negli appositi canali, in quel momento inutilizzabili a causa della terra e dei residui della lavorazione agricola che ostruivano il fluire dell’acqua meteorica.
La polizia locale e l’Ufficio tecnico comunale, dopo vari sopralluoghi, certificarono che sul terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano e condotto dalla società Agricola Fernando srl, dopo che era stata impiantata una coltivazione di kiwi, era stato modificato il piano di campagna e otturato il fosso di scolo delle acque meteoriche. La modifica apportata aveva determinato il deflusso delle acque sui marciapiedi e sulla carreggiata di via Vittorio Veneto. Inoltre, i tecnici di via Municipio attestarono che era stato realizzato anche un collegamento non autorizzato con il corpo fognario pubblico.
L’Istituto clericale a quel punto presentò ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il Comune (che non si è costituito in giudizio), chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi numero 16 del 24 02.2014. Nel corso dell’udienza dello scorso 13 novembre, l’ottava sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravenuta carenza di interesse. Il legale dell’Istituto religioso, infatti, ha comunicato che è venuto meno l’interesse dei suoi assistiti per la decisione del ricorso.
“Il Collegio – scrivono i giudici nella sentenza depositata il 19 novembre 2019 – non può che prendere atto della dichiarazione formulata dal procuratore del ricorrente e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta, difatti, l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso — in omaggio al principio dispositivo — il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. In considerazione delle specifiche circostanze inerenti al ricorso e delle ragioni procedurali sottostanti la decisione, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio”. Ignoriamo se nel frattempo sia intervenuto un accordo tra le parti che abbia fatto scemare l’interesse dell’Idsc per la questione.
Leggi la sentenza del Tar Campania:Tar – Comune di Pignataro – istituto diocesano per il sostentamento del clero

Red. Cro.

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