BELLONA – Sul tema appalti va avanti la querelle tra il sindaco di Bellona, Filippo Abbate, e il capogruppo consiliare di minoranza, Pietro Romano. Quest’ultimo controreplica al primo cittadino sulle questioni sollevate già precedentemente. Ecco che cosa dice il Consigliere:
Sul proprio sito il Sindaco cerca ancora di nascondere la verità : un bando di gara irregolare.
Filippo Abbate
TANTO PER CHIARIRE
Il consigliere Romano, meglio conosciuto come il maestro delle bugie, continua nella sua sfrenata azione demolitoria che, come dimostrano i fatti, demolisce solo la sua credibilità.
Al consigliere Romano, dunque, non risponderemo più perché, francamente, con tutto quello che c’è da fare, non ci possiamo permettere di perdere tempo.
Solo una sottolineatura è doveroso fare a seguito della sua ultima cacciata, il fatto, cioè, che il comune avrebbe favorito una ditta di Casale nella gara per la sistemazione dell’impianto sportivo. Inutile ripetere che ha detto le solite fesserie ed inutile è, oramai, consigliargli di essere più prudente quando si mette a offendere, denigrare e calunniare persone o città intere.
Questa ultima risposta che diamo al maestro delle bugie e che riteniamo giusto portare a conoscenza di tutta Bellona, consiste nel documento allegato.
Come si vede non ci sono ditte di casale né branchi di lupi.
Pietro Romano : Caro Sindaco e’ meglio che non rispondi piu’ :
La procedura dell’avvalimento consente ad un’impresa , anche di Casale che ha gia svolto i lavori a Bellona ed ora non ha i requisiti, di avvalersi attraverso ATP ( associazione temporanea di impresa ) dei requisiti di altra impresa con domicilio in altro comune. Caro Sindaco guarda bene tra i partecipanti che l’impresa di Casale esce e se non hai tempo ti puoi far aiutare dal dipendente Graziano Gennaro cosi’ quando l’ufficio tecnico rilascia i certificati oltre all’indirizzo della sede mette pure i nomi delle imprese partecipanti . Sempre che vogliate controllare bene. Saluti e cordialita’ ·
9.2. I raggruppamenti temporanei di imprese
L’avvalimento prevede che un concorrente possa far affidamento per intero su un requisito posseduto da un altro concorrente; occorre coordinare questa disposizione con la normativa sui raggruppamenti temporanei di imprese, in particolare si osserva che il sistema dell’A.T.I. è basato sul frazionamento del requisito unitario richiesto all’operatore economico che partecipa alla singola gara. A riguardo, il legislatore si è espresso nel senso di ammettere che un’impresa raggruppata possa soddisfare il requisito ad essa richiesto (pro quota) avvalendosi di un’altra impresa (art. 49, comma 1 del Codice), sia esterna al gruppo che facente parte dello stesso (c.d. avvalimento esterno ed avvalimento interno). Pertanto, il divieto di cui all’art. 49, comma 8 del Codice, deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e quindi presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi. È, altresì, necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentire sia la sua partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara dell’impresa avvalente nell’ambito del medesimo R.T.I. 33
Un ulteriore profilo di indagine è rivestito dal fatto che la disciplina nazionale, a differenza di quella comunitaria, impone, nei lavori pubblici, che ciascun partecipante al raggruppamento possieda una percentuale minima di requisiti (cfr. art. 92 del Regolamento) e rispetti una rigorosa corrispondenza tra la percentuale di partecipazione all’associazione e quella di esecuzione del contratto di appalto (art. 37, comma 13 del Codice). Per i servizi e forniture è il bando di gara a stabilire i requisiti che devono possedere mandante e mandataria. Per i servizi di ingegneria e di architettura è il Regolamento a stabilire i limiti. Occorre, quindi, chiedersi se dette percentuali debbono essere possedute in proprio dal concorrente o se sia ammissibile che la mandataria faccia ricorso all’avvalimento prendendo a prestito capacità di altri che siano componenti del raggruppamento o terzi. Il medesimo discorso vale per le mandanti, rispetto alla percentuale di requisiti loro richiesta.
In argomento, un orientamento giurisprudenziale ritiene che, nonostante la legislazione vigente in materia di lavori pubblici (articolo 37 del Codice ed articolo 92 del Regolamento) fissi in tema di A.T.I. i requisiti minimi percentuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono essere posseduti da ciascun componente, le disposizioni citate non possano comportare un limite all’avvalimento. Secondo tale orientamento, la disciplina nazionale andrebbe intesa, quindi, non solo nel senso che anche nell’ambito di un’A.T.I. è legittimo l’utilizzo dell’avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti, che ciascun componente di un’A.T.I. deve possedere, possa essere dimostrata mediante ricorso all’avvalimento 34.
Ove si dovesse aderire alla suddetta interpretazione, in sostanza, i limiti prescritti dal Regolamento sarebbero facilmente superabili attraverso l’avvalimento.
Nell’esame dei rapporti tra l’avvalimento ed ATI, si ribadisce la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un’altra impresa deve provare l’effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di un’A.T.I., tale condizione necessita di una specifica prova 35, non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si fonda l’A.T.I., a soddisfare la richiesta del legislatore, posto che ciascuna impresa dell’A.T.I. si trova in posizione di parità con le altre imprese dell’associazione, dunque non è in condizione di incidere unilateralmente sull’organizzazione aziendale delle altre per garantirsi la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l’esecuzione dell’appalto. 36
Altro principio fermo in tema di raggruppamenti, è quello secondo il quale l’impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.
C.S.