Calvi Risorta: la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Luigi Iorio – confermata la sentenza della Corte d’Appello di Trieste per turbata libertà degli incanti – l’imputato condannato anche al pagamento delle spese processuali

Calvi Risorta: la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Luigi Iorio – confermata la sentenza della Corte d’Appello di Trieste per turbata libertà degli incanti – l’imputato condannato anche al pagamento delle spese processuali

CALVI RISORTA – La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Luigi Iorio (nato a Calvi Risorta nel 1942) e ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste l’11 novembre 2015. Come si legge nel documento della Cassazione, su appello del Pubblico Ministero e degli imputati la Corte di Appello, “in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 27 marzo 2014, escluse le già concesse circostanze attenuanti generiche”, e ha “rideterminato la pena inflitta a Luigi Iorio e Nicola Iommelli (nato a Parete nel 1934) in quella di mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno. Ha, inoltre, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Nicola Iommelli. La Corte di Appello ha ritenuto acquisiti, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Marco Amendola e della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, concludenti elementi di prova sulla responsabilità di Luigi Iorio e Nicola Iommelli in ordine al reato di cui agli articoli 110 e 353 codice penale perché, in concorso tra loro, allontanavano con minacce Marco Amendola – risultato aggiudicatario del fabbricato denominato “Mensa minatori” sito in Tarvisio, di proprietà della fallita società Biotecnord all’incanto del 22 maggio 2008 – dalla partecipazione all’ulteriore incanto del 13 novembre 2008, fissato dopo che la soc. Superarchivio s.r.l. con sede legale in Firenze e della quale Nicola Iommelli era legale rappresentante, aveva presentato una offerta di rilancio per l’acquisto dell’immobile”.

L’articolo 353 del Codice penale (relativo alla
“Turbata libertà degli incanti”) recita tra l’altro: “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
Pubblichiamo in coda a questo nostro articolo il testo integrale della citata sentenza della Corte di Cassazione. Come si legge ulteriormente nel documento, Luigi Iorio (con il coimputato Nicola Iommelli) è stato anche condannato al “pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa della ammende che si stima equo determinare in euro millecinquecento, essendo imputabile a loro colpa la determinazione della causa di inammissibilità”.

ricorso Luigi Iorio

Rassegna Stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

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