Camigliano, il Tar boccia una circolare del Ministero dell’Interno che obbligava il Comune caleno a svolgere delle funzioni in forma associata

Camigliano, il Tar boccia una circolare del Ministero dell’Interno che obbligava il Comune caleno a svolgere delle funzioni in forma associata

CAMIGLIANO – I Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5000 abitanti non sono obbligati a svolgere le funzioni in forma associata. È questo il provvedimento del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che riguarda anche il Comune di Camigliano, piccolo centro che da qualche anno si è visto costretto a condividere alcuni servizi territoriali con Enti limitrofi (nello specifico Dragoni e Baia e Latina).
L’iniziativa, che ha portato al pronunciamento dei giudici amministrativi, è stata presa dai Comuni campani di Liveri, Baia e Latina, Dragoni, Teora, Buonalbergo e dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – ASMEL, i quali hanno presentato ricorso al Tar contro il Ministero dell’Interno e le Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli; e nei confronti dei Comuni di Domicella, Camigliano, Aquilonia e Foiano di Valforte; chiedendo l’annullamento della nota del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni. Una imposizione, attuata in Campania con legge regionale numero 16 del 7 agosto 2014, finalizzata ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
I giudici della Prima sezione Ter hanno accolto il ricorso e hanno annullato la circolare fin quando la normativa in materia non verrà adeguata rendendo applicabili i principi fissati dal giudice costituzionale. Infatti, era stata proprio la Corte Costituzionale a dichiarare  “l’illegittimità costituzionale – come si legge nella sentenza pubblicata il 19 novembre scorso – dell’art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento”.
A conclusione della seduta del 16 luglio scorso, infatti, il Tar ha stabilito che al momento la normativa non è applicabile e non genera obblighi nei confronti dei Comuni, per questo è stato accolto il ricorso e annullata la circolare del 12 gennaio 2015.

comune di camigliano – sentenza Tar

Red.

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