SPARANISE – Sembra incredibile ma a distanza di quasi tredici anni dalla costruzione della centrale a turbogas di Sparanise, il Consorzio per l’Area sviluppo industriale di Caserta e la Calenia Energia spa discutono ancora della convenzione per l’assegnazione di aree per la realizzazione dell’opificio industriale nell’area ex Pozzi, firmata il 2 marzo del 2005. L’Asi, infatti, sostiene che la società non avrebbe rispettato i termini dell’accordo e, per tale motivo, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e per la conseguente risoluzione contrattuale con la conseguente condanna della controparte al pagamento di 403.280 euro.
La Calenia fu autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 55/06/2004 del 10.5.2004 alla realizzazione dell’impianto, successivamente stipulò una convenzione con la quale si impegnava a realizzare un impianto di depurazione a disposizione delle aziende limitrofe che avrebbero voluto usufruirne, oltre che delle necessarie infrastrutture primarie. Soltanto a distanza di anni, dall’Asi si sono resi conto che i lavori effettivamente eseguiti dalla Calenia non corrisponderebbero a quelli pattuiti, e, in particolare, che l’impianto di depurazione non è liberamente fruibile da tutte le aziende del comparto.
Nel corso dell’udienza del 19 dicembre scorso, tuttavia, la settima sezione del Tar ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione avanzata dalla Calenia Energia. “Nel caso di specie – scrivono i giudici nella sentenza pubblicata il 27 dicembre scorso – non vi sono i presupposti perché il Consorzio ASI possa ritenersi dotato di poteri autoritativi per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, così come individuati. Nel caso odierno dunque il Consorzio appare sprovvisto di poteri pubblicistici che possano qualificare la convenzione stipulata quale convenzione di diritto pubblico e quindi determinare la giurisdizione di questo Tribunale”.
Nonostante il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, con sentenza numero 1163/2017 avente ad oggetto la domanda della Calenia Energia di restituzione delle somme versate al Consorzio Asi nell’ambito del medesimo rapporto, abbia stabilito la giurisdizione amministrativa, il Tar della Campania ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la cognizione del rapporto controverso al giudice ordinario.
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Red. Cro.