PASTORANO – La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza numero 3909/2017, ha annullato “senza rinvio la ordinanza impugnata ed il provvedimento di sequestro 24 febbraio 2015 del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché il fatto non sussiste e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto”, che è Giuseppina De Crescenzo, moglie di Nicola Palladino, quest’ultimo assai noto per le vicende giudiziarie e perché accusato da vari collaboratori di giustizia per legami con il “clan dei casalesi” e in particolare con i superboss Francesco Schiavone “Sandokan” e Michele Zagaria.
Pubblichiamo in coda a questo articolo la citata sentenza della Corte di Cassazione, documento nel quale il caso di cui trattiamo viene così sintetizzato: “Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza emessa in data 6 maggio 2015, parzialmente accolto l’appello presentato dal competente Pm avverso il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la istanza di sequestro preventivo avanzata nei confronti di De Crescenzo Giuseppina, in qualità di legale rappresentante della CLS Srl, disponendo, pertanto, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della detta CLS Srl della somma di danaro pari ad euro 196.140”. A Giuseppina De Crescenzo era stato “contestato l’omesso versamento, nella predetta qualità, dell’IVA risultante dalla relativa dichiarazione annuale, per l’anno di imposta 2011 e per un importo pari ad euro 196.140”, nell’ambito degli affari dell’impresa di calcestruzzo con sede in Pastorano.
Ecco come i giudici hanno motivato l’accoglimento del ricorso: “Osserva la Corte, con riferimento al caso di specie, che alla De Crescenzo, nella spiegata qualità, risulta essere contestato l’omesso versamento dell’Iva, risultante dovuta in base alle dichiarazioni presentate relativamente all’anno di imposta 2011, per un ammontare pari ad euro 196.140; tale somma, considerate le modifiche legislative introdotte a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 158 del 2015, risulta ad oggi essere inferiore alla soglia di punibilità prevista in relazione alla violazione dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000. Invero detta soglia, pari al momento in cui sarebbe stata posta in essere la omissione contestata alla ricorrente ad euro 50.000, è stata successivamente elevata, come detto, sino al limite, attualmente vigente, di euro 250.000”.
Sentenza cassazione De Crescenzo Giuseppina
Rassegna Stampa
articolo di Rosa Parchi
da pignataronews.myblog.it