CALVI R. – La questione relativa alla nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Calvi Risorta continua a far discutere. Rinascita Calena replica alla maggioranza di Calvi RisorGe:
Avendo letto la nota del gruppo Calvi Risorge, Rinascita Calena sente il dovere di fare il punto sulla questione OIV- Nucleo di Valutazione.
Nel mese di ottobre abbiamo contestato la nomina dell’Organismo di Valutazione per due motivi: 1) mancanza di titoli (poiché si richiede la laurea magistale) 2) illegittimità dell’atto poiché emanato dal Sindaco e non invece, come richiesto anche dal Tar Campania, dall’organo di indirizzo politico amministrativo (Consiglio Comunale)
Il gruppo Calvi Risorge, obietta, dopo tre settimane dalla richiesta di chiarimenti, indirizzata al Segretario Comunale, che la nomina è legittima poiché:
· si tratta del Nucleo di valutazione e non dell’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) ed in tal caso i requisiti richiesti sono stabiliti dal regolamento comunale e quindi va anche bene la laurea triennale;
· la nomina può essere effettuata dal Sindaco poiché la direttiva ex Civit prevede che per gli OIV la nomina Sia fatta dal sindaco e non dal consiglio comunale.
Ora occorre però fare chiarezza :
a) avete nominato il Nucleo di valutazione? bene, in tal caso oltre a modificare il link sul sito ufficiale del comune che parla di OIV, occorre rilevare che, purtroppo, l’atto è viziato da illegittimità poiché vale quanto statuito dal Tar Campania,ovvero la nomina va fatta dall’organo di indirizzo politico comunale e non dal Sindaco, dato che la direttiva ex Civit si applica solo per l’OIV. Quindi in tal caso la nomina è da annullare;
b) avete nominato l’OIV? In tal caso la persona prescelta non ha i requisiti e la nomina è da annullare.
Rinascita Calena, quindi, precederà a porre in essere le iniziative legali utili a chiarire definitivamente la vicenda, in mancanza di una chiara volontà da parte dell’amministrazione comunale di voler porre rimedio in autotutela alla questione.
In allegato, per chi vorrà leggere, c’è il caso del comune di Agerola, concluso con un annullamento della nomina da parte del TAR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, proposto da:
Giuseppina Acampora, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Vitale, con il quale è elettivamente
domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell’avv. Antonio Messina;
contro
Comune di Agerola, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Salvatore Florio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Florio l’incarico di componente del nucleo di valutazione del Comune di Agerola;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui l’art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14 settembre 2011, limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, indetta dal Comune di Agerola, finalizzata al conferimento dell’incarico di componente del nucleo di valutazione di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 150/2009, organo monocratico la cui nomina è devoluta alla competenza del Sindaco a termini dell’art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14 settembre 2011. La ricorrente impugna il decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Florio il predetto incarico, nonché la presupposta fonte regolamentare limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione, adducendo vari vizi inerenti all’incompetenza, alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione della legge n. 241/1990, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
2. È fondata la censura con cui la ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di incompetenza per violazione del combinato disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Infatti, si presenta condivisibile la tesi sostenuta in gravame secondo la quale dalla combinazione di tali disposizioni discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, e non al sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante. Osserva il Collegio che, se a termini dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l’organismo di valutazione deve essere nominato “dall’organo di indirizzo politico-amministrativo”, d’altra parte è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina. Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2832 e 31 gennaio 2007 n. 383), se letto alla luce del chiaro enunciato dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente anche compiti di alta programmazione in materia di miglioramento della performance.
3. Ne discende che la nomina del componente del nucleo di valutazione doveva essere effettuata dal consiglio comunale e non dal sindaco, con conseguente illegittimità degli atti impugnati (decreto di nomina e norma regolamentare) che pertanto vanno annullati. Sussistono giusti e particolari motivi, attesa la novità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ad eccezione dell’importo del contributo unificato, che il Comune di Agerola dovrà rifondere in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Agerola a rifondere in favore della ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei
magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 28/03/2012.