PIGNATARO M. – Il Comune di Pignataro Maggiore, anche se guidato dal presidente della Provincia di Caserta, continua ad essere bistrattato all’interno del Consorzio Asi, e nemmeno il ricorso a un arbitro terzo è servito a risollevare la posizione dell’Ente di via Municipio all’interno degli organi decisionali consortili. Gli effetti concreti di tale situazione si sono manifestati allorché è stato eletto il nuovo Cda. Lo scorso 4 marzo, infatti, si è tenuta la riunione che avrebbe dovuto portare alla sostituzione di alcuni consiglieri dimissionari. Nel corso dell’assise, però, anche il presidente del comitato direttivo, Raffaela Pignetti, e l’altro componente del comitato direttivo, Nicola Tamburrino, hanno rassegnato le dimissioni. Azzerati gli organi direttivi, l’assemblea ha rivotato per l’elezione del Cda rieleggendo Pignetti e Tamburrino, oltre ad Alessandro Rizzieri. Tutti in quota centrosinistra. A quella seduta era assente la rappresentante del Comune di Pignataro Maggiore, il consigliere Rosa Pettrone, la quale, insieme con il primo cittadino Giorgio Magliocca, ritengono il rinnovo delle cariche, avvenuto in quella sede, illegittimo.
Per questo motivo, il consigliere comunale pignatarese e Magliocca hanno presentato ricorso al Tar contro Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, la Regione Campania, il Comune di Caserta, il Comune di Mondragone, il consigliere comunale Giovanni Comunale, il Comune di Villa Literno e i membri del nuovo Cda Raffaella Pignetti, Nicola Tamburrino e Alessandro Rizzieri; chiedendo l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta n. 16 data 4.3.2019 e di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale.
La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, a conclusione dell’udienza dell’8 maggio scorso, invece, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa, “sussistendo – scrivono i giudici nella sentenza pubblicata il 21 giugno 2019 – quella del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.”.
Sentenza Tar – Comune Pignataro – Consorzio Asi
Red. Cro.