Dopo 5 anni si chiude la vicenda Italcoat: il Tar pone fine allo scontro con il Comune

Dopo 5 anni si chiude la vicenda Italcoat: il Tar pone fine allo scontro con il Comune

PIGNATARO M. – L’ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha messo la parola fine alla lunga vertenza tra il Comune di Pignataro Maggiore e la Italcoat srl. L’azienda – che ha uno stabilimento nella zona Asi –, infatti, nel 2014 aveva chiesto un permesso di costruire per ampliare il proprio opificio industriale. La richiesta, però, era stata respinta costringendo la società a presentare ricorso al Tar contro l’Ente che ha sede a Palazzo Scorpio e il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento comunale numero 8097 del 2015 che ha determinato il rigetto del permesso di costruire.
Il Comune aveva prima chiesto il rigetto della domanda e in seguito ha rilasciato il permesso di costruire, spingendo la società ricorrente a dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo ottenuto quanto richiesto.
A conclusione dell’udienza straordinaria del 26 settembre scorso, i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. “Ciò stante – scrive il Tar nella sentenza depositata il 30 settembre – non resta al Collegio che definire con una pronuncia in rito il ricorso in esame atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464)”. L’ottava sezione, inoltre, ha disposto la compensazione delle spese.

Sentenza Italcoat – Comune di Pignataro Maggiore

Red.

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