Ex Pozzi: buco nell’acqua per i Comuni di Calvi Risorta e Sparanise. Il Tar della Campania accoglie il ricorso della Vernice Implave S.r.l. contro le ordinanze di rimozione e smaltimento dei rifiuti nella discarica dell’Agro caleno

Ex Pozzi: buco nell’acqua per i Comuni di Calvi Risorta e Sparanise. Il Tar della Campania accoglie il ricorso della Vernice Implave S.r.l. contro le ordinanze di rimozione e smaltimento dei rifiuti nella discarica dell’Agro caleno

CALVI R./SPARANISE – Sulla bonifica del disastrato sito dell’ex Pozzi – Iplave i Comuni di Sparanise e Calvi Risorta riescono ancora una volta a sparare a salve. La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – con sentenza depositata il 26 novembre 2015 – ha annullato le ordinanze numero 41/2014 e numero 16/2014 con le quali i due sindaci caleni di quel periodo (Mariano Sorvillo e Antonio Caparco) pretesero dalla Vernici Iplave S.r.l. (società gestita da un curatore fallimentare) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sui beni della società nell’area industriale calena (leggi qui).

Nel maggio dello scorso anno i due primi cittadini, recependo un verbale dei carabinieri dell’aprile precedente – nel quale si affermava che all’interno di tre capannoni vi erano lastre di amianto in polvere e buste di spazzatura in sacchi neri, e nel piazzale antistante il capannone vi erano tre fusti contenenti barattoli di vernici e solventi – ordinarono al curatore fallimentare della società, Gennaro Stradolini, di rimuovere, recuperare, smaltire e mettere in sicurezza i rifiuti pericolosi e l’amianto.

La Vernici Iplave S.r.l., opponendosi ai provvedimenti, con i ricorsi 3650 e 3649 del2014, hachiesto l’annullamento delle due ordinanze. Nell’udienza del 2 luglio 2015, il legale della società ha sostenuto la infondatezza del provvedimento per “difetto di legittimazione passiva”. I giudici amministrativi, accogliendo le rimostranze della parte ricorrente (la Iplave), hanno stabilito che “la individuazione della responsabilità connessa all’obbligo di rimozione dei rifiuti può e deve intendersi avvenuta soltanto dopo la chiusura della procedura fallimentare e dopo l’avvenuto espletamento della la fase di liquidazione. Prima dell’esaurimento di detta fase il responsabile, è originariamente indeterminato, deve ritenersi determinato a posteriori. Al creditore al quale sarà assegnato il bene a cui ineriscono, in senso causativo i rifiuti, incomberà la responsabilità della rimozione dei rifiuti medesimi. Al soggetto così determinato deve essere pertanto notificato il ricorso e non invece al curatore fallimentare”. In altri termini, secondo il Tar, fin quando non si concluderà la fase fallimentare non c’è un soggetto responsabile della rimozione dei rifiuti. Soltanto allorché uno dei creditori entrerà in possesso dei beni della società in area ex Pozzi, sarà possibile individuare un soggetto al quale ordinare la messa in sicurezza del sito.

Tar Iplave – Calvi Risorta

Tar Iplave – Sparanise

Red. Cro.

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