Gelata del 1985 “finisce” in tribunale per il ricorso di un imprenditore di Sparanise

Gelata del 1985 “finisce” in tribunale per il ricorso di un imprenditore di Sparanise




SPARANISE – Si è conclusa la lunga vicenda concernente un indennizzo chiesto da un imprenditore di Sparanise e pendente al Tribunale amministrativo regionale della Campania. Umberto Fiore, titolare di una azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortive sotto serra, subì vari danni alle colture per colpa delle gelate del gennaio del 1985. Ottenuto dalla Provincia di Caserta il riconoscimento dei danni subiti, l’uomo richiese le provvidenze economiche previste dalla legislazione nazionale e regionale, sotto forma di proroga di scadenze di pagamenti e di concessioni di prestiti, oltre che di estinzione di passività, per agevolazioni complessive di 420 milioni di lire. Con determinazione dell’Assessore all’Agricoltura n. 16188/394 del 21/11/1996, però, la Provincia negò le provvidenze richieste. Inoltre, con sentenza numero 7973 del 24 novembre 2009,  è stata respinta, per intervenuta prescrizione, la domanda dell’agricoltore di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo diniego degli aiuti economici (la sentenza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia del 7 luglio 2014 n. 3450).

Così l’imprenditore ha presentato ricorso al Tar della Campania contro la Provincia di Caserta e la Regione Campania, per l’annullamento del verbale di accertamento del Servizio Agricoltura della Provincia di Caserta prot. n. 356 del 6/2/2008 (prot. gen. 860 del 25/3/2008), con cui è stata proposta l’archiviazione della domanda del ricorrente tesa al riconoscimento delle agevolazioni previste dalle legge 15 ottobre 1981, n. 590; e di tutti gli ulteriori atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti o conoscibili dal ricorrente, ivi compreso l’ulteriore provvedimento espresso, di data e numero ignoti, di archiviazione del procedimento e, ove occorra, la relazione dell’Ispettorato Provinciale Agrario della Regione Campania prot. n. 16593 del 14/12/1985. Nell’udienza del 3 dicembre scorso, il legale dell’imprenditore ha sottolineato che l’archiviazione dell’istanza si pone in contrasto con l’attestazione rilasciata dalla Provincia nel 1986.

La terza sezione del Tar Campania – con sentenza depositata il 13 gennaio scorso -, partendo dal fatto che l’attività è stata ceduta alla “Azienda agricola Le Margherite di Fiore Francesca e Matteo società semplice” senza alcuna riserva in ordine ai crediti vantati, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Secondo i giudici amministrativi, infatti, andrebbe esclusa la titolarità del credito e della corrispondente legittimazione processuale dell’imprenditore. L’uomo, inoltre, è stato anche condannato al pagamento in favore della Provincia di Caserta degli onorari e delle spese di giudizio.

Leggi la sentenza: Fiore – Provincia di Caserta

Red. cro.

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