I carabinieri fermano una prostituta a Vitulazio alla quale viene notificato il foglio di via obbligatorio. Il Tar annulla il provvedimento della Questura perché la prostituzione non è un reato

I carabinieri fermano una prostituta a Vitulazio alla quale viene notificato il foglio di via obbligatorio. Il Tar annulla il provvedimento della Questura perché la prostituzione non è un reato

VITULAZIO – Il pugno di ferro utilizzato dalle forze dell’ordine contro la prostituzione sul territorio di Vitulazio questa volta viene neutralizzato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania. I giudici, infatti, hanno accolto il ricorso di una donna annullando il provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Caserta, che obbligava la ricorrente a non ritornare per un anno nel comune vitulatino.
La vicenda prende spunto il primo settembre dello scorso anno, quando i carabinieri della stazione di Vitulazio, sulla strada statale Appia, controllarono una donna mentre – scrivono i militari – “era a bordo di una autovettura svestita ed in atteggiamento inequivocabile con un uomo”. Ritenendo che la presenza di cittadine straniere dedite al meretricio suscita le lamentele dei cittadini residenti e la pubblica incolumità, i carabinieri presentarono la proposta di applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Vitulazio. Istanza accolta dalla Questura di Caserta.
Contro tale provvedimento che le impediva per un anno di tornare nell’area vitulatina, la donna ha presentato ricorso chiedendone l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia. La quinta sezione del Tar di Napoli – con sentenza pubblicata il 05/09/2018 – ha accolto l’istanza e ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Caserta, condannando la resistente amministrazione alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente – liquidate in 1.500 euro, oltre ad oneri accessori, come per legge.
“Dalla lettura delle suindicate disposizioni normative – scrivono i giudici –  si evince che presupposto per l’adozione della misura del foglio di via obbligatorio è che il destinatario rientri in una delle tre categorie previste dall’art. 1, ossia sia persona abitualmente dedita a traffici delittuosi, viva abitualmente dei proventi dell’attività delittuosa, ovvero sia dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica e a ciò deve poi aggiungersi un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica (elemento pertanto da solo non sufficiente a giustificare la misura de qua)”. Partendo da tale presupposto, la quinta sezione nota che “la prostituzione non costituisce reato, sicché lo svolgimento di tale attività non consente di per sé di ricondurre l’interessata ad una delle categorie di persone indicate dalla normativa in materia di misure di prevenzione”.

Leggi la sentenza del Tar: sentenza-tar-vitulazio

Red. cro.

Commenta con Facebook