CAMIGLIANO – L’opinione pubblica l’aveva scherzosamente definita la “guerra delle bionde” la disputa tra esercizi commerciali per la vendita delle sigarette nel comune di Camigliano. Nell’ambito di questa vertenza, Luigi Simeone Feola, titolare del noto bar Walky Cup Café, si è visto respingere il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale della Campania contro il “rigetto della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla vendita di tabacchi a mezzo patentino”.
Il signor Feola, infatti, era titolare del patentino con il quale era stato autorizzato fino al primo dicembre 2013, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a vendere tabacchi nazionali ed esteri. Il 12 dicembre 2013, l’esercente ha presentato richiesta di rinnovo, la quale è stata respinta dall’Agenzia che lo scorso anno ha stabilito anche la soppressione del patentino.
Il commerciante camiglianese (tramite il suo legale) ha presentato ricorso al Tar contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e nei confronti di
Pierina Di Gerardo (non costituitasi in giudizio) per l’annullamento “del provvedimento n. 85826 del 1° dicembre 2014, notificato il successivo 4 di rigetto della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alla vendita di tabacchi a mezzo patentino n. 203213 in Camigliano presso Bar Wlaky Cup Cafè”.
Nel corso dell’udienza del 2 luglio 2015, l’avvocato del signor Feola ha sostenuto che “l’amministrazione fonda il rigetto sull’erroneo assunto per il quale anche per il rinnovo del patentino vadano applicate i requisiti e le condizioni prescritti per il rilascio ex novo, in applicazione delle regole poste dal d.m. 38/2013, in particolare riguardo al requisito della distanza minima dalla rivendita ordinaria più vicina. Nel caso di specie, la rivendita di tabacchi, munita di distributore automatico più vicina è posta a 260 metri dall’esercizio sede del patentino, quindi al di sotto del limite minimo, pari a 300 metri, vigente per il comune di Camigliano”.
Nella sentenza depositata in segreteria il 14 settembre scorso, invece, la terza sezione del Tar ha respinto il ricorso poiché “l’art. 7, comma 4, d.m. 38/2013 stabilisce tassativamente che “In ogni caso il patentino non può essere concesso quando, presso la rivendita più vicina, risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quelle di cui all’ articolo 2, comma 2”. Pertanto, il divieto sancito dall’art. 7, comma 4, citato d.m. n. 38/2013 si palesa ostativo al rinnovo del patentino in questione, secondo la giurisprudenza da ultimo elaborata dal giudice di appello, al quale si è di recente conformato anche questo Tribunale amministrativo, cambiando il proprio precedente orientamento”.
Ecco il testo della sentenza del Tar Campania:
Red. cro.