Il Tar del Lazio boccia la Farzati: respinta l’istanza cautelare presentata contro il provvedimento del Csm che le aveva revocato l’incarico di Giudice di Pace con funzioni di Coordinatore dell’Ufficio di Pignataro

Il Tar del Lazio boccia la Farzati: respinta l’istanza cautelare presentata contro il provvedimento del Csm che le aveva revocato l’incarico di Giudice di Pace con funzioni di Coordinatore dell’Ufficio di Pignataro

PIGNATARO M. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla dottoressa Vittoria Farzati che aveva presentato ricorso contro il decreto del 26 agosto 2014 con il quale era stata sanzionata dal CSM (Consiglio superiore della magistratura) con la revoca dell’incarico di Giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di Pignataro Maggiore. Come è noto, a seguito di inchieste giornalistiche del blog di giornalismo investigativo “Pignataro Maggiore News” era emerso che le società di famiglia della dottoressa Vittoria Farzati, con sede legale in Calvi Risorta, “Casertana recuperi srl” e Cales ambiente srl” (operanti nei sintomatici settori delle cave e dei rifiuti), risultavano essere state colpite da interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Caserta. Nella “Casertana recuperi srl” – che successivamente avrebbe volturato le autorizzazioni cedendole alla “Cales ambiente srl”, nel vano tentativo di aggirare gli effetti della prima delle due interdittive antimafia – si erano intrecciati rapporti di affari tra la famiglia Iorio-Farzati e Vincenzo Abbate, quest’ultimo legatissimo al superboss del “clan dei casalesi” Michele Zagaria.

Come si legge nell’ordinanza del Tar del Lazio, “al sommario esame proprio della presente fase cautelare (…) il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus boni juris, emergendo dal contesto motivazionale dell’impugnato provvedimento adeguata valutazione degli elementi di fatto, non contestati, che hanno indotto ad adottare la sanzione della revoca dall’incarico in relazione alla ritenuta incidenza degli stessi sulla indipendenza, equilibrio e prestigio che devono connotare costantemente lo svolgimento delle funzioni connesse anche agli incarichi onorari”. Inoltre, “nemmeno rileva che l’irrogazione della sanzione della revoca dell’incarico di giudice di pace sia stata deliberata pur in presenza di una contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, in quanto spetta al CSM il potere valutativo dei fatti e determinativo della sanzione”.

Pubblichiamo in coda a questo articolo, a beneficio dei nostri pochi ma affezionati lettori, l’ordinanza del Tar del Lazio depositata in segreteria in data 21 novembre 2014.

caso-Farzati-ordinanza-Tar-Lazio

Rassegna stampa

articolo di Rosa Parchi

da pignataronews.myblog.it

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