Il Tar della Campania respinge il ricorso sulle “mancate surroghe” dei Consiglieri dimissionari presentato dal gruppo dei “non eletti” del “quasi” ex Sindaco Romano (Consulta la Sentenza)

Il Tar della Campania respinge il ricorso sulle “mancate surroghe” dei Consiglieri dimissionari presentato dal gruppo dei “non eletti” del “quasi” ex Sindaco Romano (Consulta la Sentenza)

VITULAZIO – La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, presieduta dal Giudice Salvatore Veneziano (estensore il Magistrato Olindo Di Popolo e Consigliere la dott.ssa Ida Raiola), si è definitivamente pronunciata respingendo il ricorso concernente la mancata surroga dei Consiglieri comunali dimissionari. Con la sentenza n. 02599-2017 (Allegato 1), pubblicata il 15-05-2017 ed inerente il ricorso n. 01310-2017 (Allegato 2), presentato dai candidati non eletti e surroganti della lista “Unità e Solidarietà”, nelle persone di Pasqualina Maria De Domenico e Pietro Pezzulo, rappresentati e difesi dall’avvocato Ciro Centore, si è messo fine anche quest’ultima puntata della “soap-opera” vitulatina provocata dagli arresti di alcuni amministratori comunali, avvenuti lo scorso 15 febbraio 2017, che hanno determinato le tre dimissioni in seno al Consiglio Comunale, la sospensione del Sindaco e della Giunta Comunale, l’arrivo di una Commissione Prefettizia, l’impossibilità a completare le surroghe dei dimissionari, la mancata approvazione del bilancio di previsione, la “sospensione” di tutti organi politici-amministrativi dell’Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) da parte del Prefetto di Caserta in attesa del definitivo scioglimento del Comune di Vitulazio ad opera del Presidente della Repubblica. Questa sentenza della magistratura amministrativa, che ha “respinto” il ricorso e la tesi sostenuta dei membri dell’ex maggioranza consiliare (ascritta alle surroghe dei Consiglieri dimissionari), pone fine anche alle convinzioni del Presidente del Consiglio Comunale di Vitulazio, il dr. Raffaele Di Lillo che, per ben quattro adunanze del civico consenso, ha portato all’ordine del giorno la questione delle dimissioni e surroghe, causando una serie di spiacevoli episodi tra zuffe, mancanza di numero legale, sospensioni, arrivo dei carabinieri, ecc.… Inoltre, in attesa del “definitivo” Decreto di scioglimento a firma del Presidente della Repubblica, il Sindaco (sospeso) di Vitulazio, il professor Luigi Romano, non si è ancora dimesso. Quasi certamente, nell’udienza penale del Tribunale del Riesame di Napoli, il cui pronunciamento è previsto entro il prossimo 25 maggio 2017, a causa del sopraggiungere dello scioglimento e della seguente decadenza degli organi politici-amministrativi in seno al Comune di Vitulazio, il professore Luigi Romano (difeso dall’avvocato Giuseppe Stellato) potrebbe ritornare in Città nelle vesti di semplice cittadino.

 

Dalla citata sentenza del Tar di Napoli, si legge testualmente: “sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2017, proposto da: Pasqualina Maria De Domenico, Pietro Pezzulo, rappresentati e difesi dall’avvocato Ciro Centore…; contro Comune di Vitulazio, non costituito in giudizio; nei confronti di Giovanna Del Monte, Achille Cuccari, Giovanna Scialdone, Raffaele Russo, Immacolata Bernardo, non costituiti in giudizio; per l’annullamento delle delibere del Consiglio comunale di Vitulazio n. 4 del 28 febbraio 2017, n. 6 del 20 marzo 2017 e n.7 del 20 marzo 2017: mancata surroga nella carica dei consiglieri comunali dimissionari. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. procedimento amministravo; Premesso che: col ricorso in epigrafe, De Domenico Pasqualina Maria e Pezzullo Pietro impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, le delibere del Consiglio comunale di Vitulazio n. 4 del 28 febbraio 2017, n. 6 del 20 marzo 2017 e n.7 del 20 marzo 2017, con le quali, in esito alla parità numerica tra i voti favorevoli (5) e i voti sfavorevoli (5) espressi, non era stata disposta la surroga dei proponenti nelle posizioni di due consiglieri comunali dimessisi; – avverso siffatte determinazioni i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 in base all’assunto della doverosità e vincolatività dell’atto di surroga ivi previsto, a prescindere dal raggiungimento o meno del quorum funzionale; – l’intimato Comune di Vitulazio non si costituiva in giudizio; il ricorso veniva chiamato all’udienza del 10 maggio 2017 per la trattazione dell’incidente cautelare; nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge; le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone; Considerato, nel merito, che: il principio maggioritario, in virtù del quale gli organi collegiali – ivi compresi quelli elettivi di governo degli enti locali – sono chiamati a deliberare almeno mediante la metà più uno dei propri componenti (fatta salva la possibilità di quorum più elevati), costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, a meno di deroghe espresse da parte di norme all’uopo emanate (in mancanza di allegazioni in tal senso, non rinvenibili nello Statuto comunale di Vitulazio); ed invero, esso è posto indefettibilmente a presidio della democraticità e della certezza delle determinazioni assunte da parte degli organi collegiali deliberanti (le cui votazioni con esito di parità numerica sono da considerarsi infruttuose: cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 916/1982); – ciò posto, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, nella specie, l’impasse ingenerata dalla parità numerica tra i voti favorevoli (5) e i voti sfavorevoli (5) espressi in merito alla surroga della De Domenico e del Pezzullo nelle posizioni di due consiglieri comunali dimessisi avrebbe potuto superarsi non già con la sostanziale pretermissione dell’anzidetto principio indeclinabile (anche nelle ipotesi di atti doverosi e vincolati), bensì tramite l’attivazione dei previsti poteri sostitutivi nei confronti dell’ente locale inadempiente (cfr. art. 136 del d.lgs. n. 267/2000); Ritenuto, in conclusione, che: – stante la ravvisata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto; quanto alle spese di lite, nulla devesi nei confronti del Comune di Vitulazio, non costituito in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati: Salvatore Veneziano, Presidente Ida Raiola, Consigliere Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore”

16-05-2017

Alfredo Di Lettera

1 ALL SENTENZA TAR NAPOLI – RICORSO N. 01310-2017

2 ALL RICORSO TAR CAMPANIA DEL 03-04-2017 DE DOMENICO PEZZULO

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