Ilside, il Tar boccia il ricorso della EcoTerra nella forma senza entrare nel merito della questione. La sentenza basta per scatenare la solita contrapposizione mentre appare lontana la parole fine sulla vicenda

Ilside, il Tar boccia il ricorso della EcoTerra nella forma senza entrare nel merito della questione. La sentenza basta per scatenare la solita contrapposizione mentre appare lontana la parole fine sulla vicenda




BELLONA – Platone, citando Socrate, nel Fedone sosteneva che “le parole false non sono solo male in se stesse, ma infettano l’anima con il male”. Probabilmente questa dovrebbe essere la frase da affiggere in ogni luogo aperto alla politica e alle istituzioni del nostro Paese, trasformato dallo scadente livello del dibattito pubblico nella patria della peggiore eristica. Un cartello con tali parole, in questa fase, andrebbe mostrato sicuramente a Bellona, dove sulla questione Ilside, oltre al tragico dramma per la cittadinanza, si è messo in piedi un pessimo mercato di parole che mancano di qualsiasi valore sostanziale. Il riferimento, in questo senso, non può che andare all’ultimo pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale della Campania sull’ormai annosa vicenda legata al sito di Ferranzano.

Lo scorso 17 novembre è stata depositata la sentenza della quinta sezione del tribunale amministrativo in merito al ricorso presentato dalla EcoTerra contro il Comune di Bellona, per l’accertamento “dell’illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato dalla ricorrente in data 22.05.2017, affinché il Comune di Bellona, provvedesse a dare immediata esecuzione alle ordinanze sindacali n. 22 dell’11/10/2013 e n. 23 del 15 novembre 2013; nonchè, ai sensi degli artt. 2 della L. 7.08.1990 n. 241 e 31 e 117 del D.lgs. 2.07.2010 n. 104; per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’atto di diffida suindicato, procedendo alla esecuzione delle e attività di bonifica e disinfestazione dell’aera; nonché, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 104/2010 ove necessario e per quanto di ragione per la nomina di un commissario ad acta che, in caso di inerzia del Comune, provveda alla conclusione del procedimento ed alla adozione degli atti consequenziali”. In pratica, la società proprietaria dei terreni sui quali si trova il sito di stoccaggio dei rifiuti di Bellona, siccome l’Ilside non ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi con la bonifica, ha chiesto ai giudici di obbligare il Comune a farlo per conto della società.

Diversamente dalle notizie circolate in questi giorni, va precisato che il Tar ha respinto il ricorso della EcoTerra per una questione di forma e senza entrare nel merito della vicenda. “Fondata – scrivono i giudici – è invece l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata, da individuarsi nell’ipotesi di specie nella società ILSIDE s.r.l., nei cui confronti, in quanto originaria obbligata all’esecuzione della disposta bonifica dell’area, si richiede di eseguire l’esecuzione in danno, e a cui carico ricadrebbero pertanto le spese dell’esecuzione medesima”. Senza voler toccare questioni giuridiche, appare chiaro che l’istanza è stata bocciata semplicemente perché il ricorso non è stato notificato anche all’Ilside che, nel caso di specie, è la controinteressata ed è la responsabile della mancata bonifica dell’area in località Ferranzano. Un procedimento come quello del rasoio di Occam avrebbe sicuramente semplificato la notizia e l’avrebbe resa comprensibile a tutti, ma la tentazione di rendere tutto oscuro favorisce la trasformazione delle notizie in clave da agitare di fronte all’opinione pubblica, mentre gli unici soldi che si spendono (i 40mila euro stanziati dal Comune) servono a nascondere ancora le fumarole sotto il terriccio.

Leggi la sentenza: sentenza-tar-ilside 

Red.

 

 

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