“Io speriamo che me la cavo”: in questo appuntamento parliamo del certificato anti pedofilia

“Io speriamo che me la cavo”: in questo appuntamento parliamo del certificato anti pedofilia

Dal 7 aprile 2014 grazie al D.Lvo n.39 del 04/03/2014 l’Italia attua la direttiva europea relativa alla  lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale sui minori e la pornografia minorile. Pertanto chi assume  personale utilizzato con i bambini,dovrà richiedere il certificato penale al casellario giudiziario per verificare che non abbia commesso reati contro i minori. Le buone intenzioni della  normativa, sbandierate a gran voce dagli organi d’informazione, sono state subito tradite nella pratica e ridimensionate nella scuola solo ai nuovi assunti. Il decreto parla di “personale” impiegato con i piccoli per cui dovrebbe essere richiesto a docenti, collaboratori, ma anche alle baby sitter, alle colf, ai catechisti, agli allenatori di ogni disciplina sportiva, in definitiva  a tutti coloro che  hanno contatti con minorenni.

La circolare del MIUR ha subito dopo chiarito che la norma è riferita solo “per l’ipotesi  in cui si abbia l’instaurazione  di un posto di lavoro” quindi non per  baby sitter, in cui si stabilisce  un rapporto fiduciario diretto o per altri. Si immagini la difficoltà della sua applicazione ,ad esempio,per i supplenti assunti a  decine  ogni settimana in tutte le scuole d’Italia.

Chiarita la irretroattività della legge,  resta il problema della privacy. La legge impone  al datore di lavoro  di richiedere la fedina penale che in base al codice della privacy è severamente vietato; cioè si chiede di conoscere se il soggetto ha compiuto un reato specifico. Ma  gli uffici dei tribunali risponderanno a tutto campo, riportando  eventuali sentenze  riportate per altri reati e, quindi, tutti i dati sensibili coperti dalla privacy in modo rigido. Pertanto il datore di lavoro deve  richiedere il consenso dell’interessato. Nel caso del pedofilo già condannato questo significa che deve autodenunciarsi(!?!?).

Infine  non è chiaro il periodo di validità  dell’autocertificazione o del certificato: sei mesi, un anno?

Della serie: applicati i dettami comunitari……..sorgono le difficoltà,soprattutto per le scuole che nell’immediato devono ogni giorno per i supplenti provvedere a far firmare l’autocertificazione agli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Giacomo Coco

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