Interdittiva antimafia alla Impresud srl: il Tar sospende l’efficacia del provvedimento della Prefettura di Caserta e rinvia ogni decisione al 16 dicembre 2015. Dall’Agro caleno soltanto Sparanise si è costituito in giudizio

Interdittiva antimafia alla Impresud srl: il Tar sospende l’efficacia del provvedimento della Prefettura di Caserta e rinvia ogni decisione al 16 dicembre 2015. Dall’Agro caleno soltanto Sparanise si è costituito in giudizio

CASERTA – Nella tanto attesa udienza di ieri (9 settembre), il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha confermato quanto stabilito dal decreto del 20 agosto scorso. La prima sezione del Tar, con sentenza depositata il 10 settembre2015, hadeciso di sospendere in via cautelare gli effetti dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta contro la Impresud srl e ha rinviato la trattazione di merito della questione all’udienza del 16 dicembre 2015.

Il legale della famiglia Iavazzi, l’avvocato Luigi Adinolfi, aveva presentato ricorso per l’annullamento “del provvedimento a firma del Vice Prefetto Vicario del 13.08.15 prot n. 0045671 di mancata iscrizione nella White List di cui all’art. 1,c. 52 della L. n. 190/12; degli atti del procedimento informativo, non conosciuti, richiamati nel provvedimento impugnato; di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente”. Oltre, ovviamente, di tutti i provvedimenti di revoca degli appalti e degli affidamenti che la società casertana aveva con molti Comuni della provincia.

Nel corso dell’udienza, che ha visto la costituzione soltanto della Prefettura di Caserta e del Comune di Sparanise, i giudici amministrativi hanno deciso di sospendere gli effetti dell’interdittiva in considerazione del fatto che Impresud srl si occupa di un servizio (la raccolta dei rifiuti) essenziale per le comunità coinvolte. Non a caso, tra i preamboli della decisione del Tar si legge: “considerata la gravità del pregiudizio prospettato dalla ricorrente, consistente nella interruzione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti nei comuni interessati; ritenuto che, a una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il provvedimento prefettizio di applicazione delle misure di cui all’art. 32, c. 10, del D.L. 90/2014 non appare idoneo a prevenire il pregiudizio temporaneamente scongiurato con il decreto cautelare presidenziale già adottato, atteso che il provvedimento prefettizio esclude dalla straordinaria e temporanea gestione i servizi per i quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato il potere di revoca o di recesso dai contratti e dalle concessioni”.

A dicembre si deciderà nel merito sulle ragioni che hanno escluso la società degli Iavazzi dalla white list dell’organo di governo.

Leggi l’ordinanza del Tar: sentenza Tar Impresud srl

Red. Cro.

 

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